Dichiarazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici:
« Nessun diritto di superficie per le spiagge.
Il Ddl comunitaria, se introdurra' il diritto di superficie per le spiagge, rischia di pregiudicare la sorte di un bene pubblico la cui salvaguardia e' vitale per l'ambiente ed il paesaggio italiano, e per il turismo del nostro Paese.
La concessione amministrativa e' finalizzata al pubblico interesse; il diritto di superficie all' interesse privato.
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Stralciata dal cosiddetto Decreto Sviluppo, la materia riguardante la proroga delle concessioni e la istituzione del diritto di superficie per le spiagge e' all'attenzione del legislatore in sede di Disegno di legge comunitaria.
Il meccanismo derivante dalla costituzione del diritto di superficie per le spiagge ( in se' un diritto reale ), sia pure per vent'anni, potrebbe prestarsi a pregiudicare a tempo indeterminato la sorte dei beni demaniali che ne fossero oggetto; poiche' se ne ridurrebbe la possibilita' di tutela.
Non solo, infatti, chi costruisce ha la proprieta' dei manufatti; ed alla scadenza del diritto superficiario ha diritto ad ottenerne il costo-valore da parte del titolare della proprieta': cioe' lo Stato o l'ente pubblico locale.
Ma, quel che piu' conta: con la concessione amministrativa occorre una doppia volonta' per realizzare interventi edilizi, pur sempre nel rispetto di leggi, regolamenti e prescrizioni urbanistiche e di tutela : la volonta' del concessionario privato e quella concorrente dell'ente pubblico.
Per cui si esercita un duplice controllo: quello di legittimita' e quello di opportunita' o di merito ( anche sul piano puramente estetico-tecnico), la cosiddetta discrezionalita' amministrativa; essendo peraltro la concessione amministrativa sempre finalizzata al perseguimento di un pubblico interesse.
Con il diritto di superficie, viceversa,
spostandosi il regime giuridico del diritto di costruire dal campo pubblico a quello privato, e venendo meno la finalizzazione diretta al pubblico interesse, basterebbe una sola volonta'a determinare la scelta edificatoria : quella del titolare del diritto superficiario.
Una forte riduzione, quindi, delle possibilita' di tutela del bene pubblico, anche se, ovviamente, il titolare dovrebbe sempre progettare e programmare gli interventi edificatori, nel rispetto della legittimita'; unica ragione di opposizione che rimarrebbe alla Pubblica Amministrazione.
E dunque, come si vede, la tutela del bene ambientale ne uscirebbe assai affievolita, se non annullata.
E' chiaro poi che, data l' incapacita' futura dello Stato di "riscattare" gli immobili edificati ( lo si vede oggi con la difficolta' di esercitare le prelazioni che spettano di diritto in campo artistico e storico-monumentale e lo si vedra' sempre maggiormente in futuro) quel diritto ventennale rischierebbe di trasformarsi in perpetuo.
Dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale 18 luglio 2011 n.213, che ha dichiarato illegittime le norme di alcune leggi regionali ( Abruzzo, Marche, Veneto) contenenti la proroga automatica delle concessioni demaniali sulle spiagge, occorrerebbe rafforzarsi nell'idea di stralciare dal Ddl Comunitaria, sia la norma contenente la proroga della concessione sulle spiagge, sia la sua trasformazione automatica in diritto di superficie ed a maggior ragione l' istituzione stessa del diritto di superficie sulle spiagge.
Le direttive comunitarie, secondo le quali dal 2016 le concessioni balneari debbono esser poste all'asta per esigenze di rispetto delle regole di libera concorrenza nel settore, bene possono essere egualmente rispettate attraverso il mantenimento dell'istituto della concessione, senza bisogno di alcun diritto superficiario.»
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