Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Vuole imporre per contratto alla moglie il “famolo strano” , ma il giudice gli da torto!
Una vicenda “boccaccesca” in salsa pugliese dall’originale epilogo, sancito da una sentenza di Tribunale . “Famolo strano”: così Carlo Verdone implorava Claudia Gerini nel film “Viaggi di nozze”, e la coppia di neo sposini si lasciava andare a bizzarre effusioni. Ma Jessica e Ivano, i personaggi interpretati dai due attori romani, erano tipi particolari. Cosa sarebbe successo, invece, se la mogliettina, “ straniera dell’est” ,non avesse voluto soddisfare le strane fantasie del marito, a lei imposte addirittura in forza di un contratto pre-matrimoniale?
Lo strano caso , piuttosto atipico, è accaduto in una frazione agricola della provincia di Foggia ed ha visto come protagonisti un anziano, ma “arzillo” coltivatore diretto che, in seconde nozze, aveva sposato una signora di un paese dell’est Europa, trasferitasi in Italia circa cinque anni fa. Il contadino pugliese, prima di contrarre matrimonio con la bella signora straniera, le aveva sottoposto e fatto firmare un vero e proprio contratto scritto prematrimoniale nel quale, tra le altre cose, venivano specificate una notevole serie di differenti e bizzarre forme di effusioni sessuali alle quali il neo maritino riteneva di dover aver diritto nel corso della futura convivenza come coppia sposata.
La signora dell’est Europa, nonché futura moglie, aveva accettato tale strana scrittura prematrimoniale ma, poi, successivamente al matrimonio, si era decisamente rifiutata di “fornire” quelle strane prestazioni sessuali, richieste quasi quotidianamente dal marito, come da contratto. Ed il “focoso” agricoltore, vistosi ripetutamente respinto ,aveva addirittura investito della questione il Tribunale chiedendo il rispetto del contratto prematrimoniale o, in alternativa, la separazione dalla moglie con addebito alla stessa .
Ma il Tribunale di Foggia gli ha dato torto, affermando che quanto accaduto non poteva essere ritenuto abbastanza per chiedere la separazione con addebito nei confronti della moglie. Nella propria sentenza, il magistrato dauno ha evidenziato, in primis, come i contratti prematrimoniali siano considerati dalla legge italiana assolutamente nulli, ovvero privi di efficacia sin dalla nascita, e non possono quindi determinare doveri conseguenti al matrimonio, differenti da quelli già previsti dal codice civile.
Concludendo, il Tribunale ha altresì affermato che la moglie ,che ripudia i rapporti sessuali atipici,se non può ottenere la “cancellazione” delle nozze per lei infelici ha, però, tutto il diritto di chiedere la separazione ''per la insostenibilità del vincolo coniugale'' con addebito al marito. E quest'ultimo - rileva la sentenza - può anche essere giudicato responsabile, penalmente e civilmente, ''di un comportamento lesivo della dignità, della integrità fisica e della libertà di autodeterminazione del proprio partner''. (in tal senso vedasi anche Cass. Civ. 3407 /2013)
Sull’argomento delicato , ed a commento dell’originale sentenza, interviene anche il noto legale foggiano, avv. Eugenio Gargiulo, il quale rileva come già in un recente passato la stessa Cassazione aveva affermato, in una propria sentenza che il cd. “sesso estremo” con la moglie può essere considerato addirittura “stupro” anche se lei, inizialmente, non aveva detto no al rapporto.( Così Cass. Pen, III sez, 27587/2010 ).
In definitiva -conclude l’avv. Eugenio Gargiulo- non vale come esimente per il marito la circostanza che rapporti sessuali particolari siano stati attuati dalla coppia anche prima del matrimonio, in quanto per i giudici tutto ciò non vale a giustificare la condotta prevaricatrice del marito dal momento in cui è sopraggiunto il palese dissenso della moglie!
Foggia, 13 febbraio 2017 avv. Eugenio Gargiulo
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