Roma 5 settembre 2011
Dichiarazioni del presidente di Assoedilizia e di Federlombarda Edilizia Achille Colombo Clerici :
« In relazione al disposto dell'art.5 comma 3 del DL sviluppo che, stabilendo la trascrivibilita' nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono i diritti edificatori, implicitamente riconosce questi ultimi sul piano giuridico, dobbiamo osservare preliminarmente come si possano configurare tre livelli crescenti di rilevanza di tali diritti.
Anzitutto, ed e' il primo livello, viene in considerazione una potenzialita' edificatoria, costituita da una teorica attitudine del suolo a produrre diritti volumetrici localizzabili in loco o trasferibili altrove.
Segue la capacita' edificatoria specifica, laddove sia ammessa la localizzabilita' concreta della edificabilita' dei diritti volumetrici teorici in una determinata area.
Si concretizza poi la effettiva edificabilita' allorquando sussistano le precondizioni ( ad esempio l'approvazione e l'entrata in vigore di un piano attuativo, ove prescritto ) alle quali sia subordinata la realizzabilita' dell'intervento edilizio.
Ebbene, nel caso in cui lo strumento pianificatorio ( P.R.G. ovvero P.G.T.) introducesse il principio della perequazione urbanistica, sulla base dell'attuale normativa sorge fondatamente il dubbio che ai fini fiscali rilevi la semplice "potenzialita' edificatoria" generale, derivante alle aree ed agli edifici, dal semplice loro coinvolgimento nel meccanismo perequativo.
Cio' in quanto tale potenzialita' costituisce pur sempre un plusvalore connesso ad una parte del contenuto del diritto reale di proprieta'; parte appunto che e' di natura pertinenziale e reale ed e' cedibile a terzi.
Per le aree essa rappresenta un riconoscimento implicito di edificabilita': una qualificazione urbanistica.
Temiamo che quella potenzialita', anche se mai realizzata, possa essere dunque soggetta ad imposizione ICI sulla base dell'attuale normativa ( art. 36 comma 2 del DL 223/2006) e della interpretazione seguita dagli uffici finanziari e dalla giurisprudenza.
Una normativa ed una interpretazione che tra l'altro contestiamo, secondo le quali ricorre la tassabilita', non solo in assenza di piano attuativo che dia concretezza alla previsione pianificatoria, ma addirittura solo in presenza di semplice adozione del piano urbanistico da parte del consiglio comunale, anche se lo stesso non viene approvato.
Cio' in virtu' del carattere non costitutivo del provvedimento comunale, ma meramente ricognitivo e dichiarativo( Cass.20256/08) della vocazione edificatoria, come qualita' intrinseca, dell'immobile; ritenendo lo jus aedificandi come inerente oggettivamente, per sua natura, al suolo.
E dunque, i proprietari interessati cosa debbono fare? Si debbono attivare con denunce ICI, in via di autoliquidazione?
In tale evenienza si porrebbe comunque, in generale, il problema della determinazione del valore imponibile: dev'essere parametrato ad uno standard imposto dalla Amministrazione o ai prezzi effettivi intercorsi nelle cessioni ?
Alla luce di queste considerazioni, Assoedilizia chiede al Governo un urgente intervento legislativo modificativo della normativa in materia di tassabilita' delle aree fabbricabili, al fine di evitare un perverso meccanismo fiscale gravemente e ingiustamente penalizzante, per lo meno nei confronti degli immobili (aree ed edifici) siti nei Comuni nei quali si siano varati piani urbanistici che producano astratti e teorici diritti volumetrici .
Questi immobili potrebbero esser chiamati dalle Amministrazioni comunali, dopo la semplice adozione dello strumento urbanistico, a pagare l'ICI tenuto conto del plusvalore "additivo" loro riconosciuto dal Piano , anche se non si vorra' o non si riuscira' mai a vendere o a realizzare la relativa potenzialita' edificatoria.
Ed il criterio sopra accennato, di determinazione del valore imponibile,si applicherebbe, non solo ai fini ICI, ma con riferimento all'intera fiscalita' immobiliare.
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