DIRITTO DI ASSEMBLEA NEI LUOGHI DI LAVORO - ARTICOLO 20 LEGGE 300/1970
Lo Statuto dei Lavoratori, Legge 300/197 art. 20, sancisce quale diritto per tutti i lavoratori, pubblici e privati, a riunirsi in assemblea nel loro luogo di lavoro.
Il diritto a riunirsi in assemblea si esercita (vedi art. 35 L. 300/1970): nella aziende che occupano più di quindici lavoratori; aziende agricole con più di 5 lavoratori; nel settore pubblico.
I lavoratori hanno diritto a partecipare all’assemblea indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato per discutere materie di interesse sindacale e del lavoro.
L’assemblea si può organizzare in orario di lavoro (assemblea retribuita) e fuori orario di lavoro (sempre nel luogo di lavoro – assemblea non retribuita).
La Statuto dei Lavoratori stabilisce che ad ogni lavoratore siano riconosciute dieci ore/anno retribuita per partecipare all’assemblea. I Contratti Collettivi Nazionali o gli accordi aziendali possono disciplinare un numero di ore superiore a dieci.
ORGANIZZATI NEL SINDACATO GENERALE DI BASE SGB
SGB - MONZA BRIANZA 3470162717
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