sabato 26 marzo 2016

I DIRITTI DA NON DIMENTICARE - DIRITTO DI ASSEMBLEA NEI LUOGHI DI LAVORO ARTICOLO 20 LEGGE 300/1970

DIRITTO DI ASSEMBLEA NEI LUOGHI DI LAVORO - ARTICOLO 20 LEGGE 300/1970

 

Lo Statuto dei Lavoratori, Legge 300/197 art. 20, sancisce quale diritto per tutti i lavoratori, pubblici e privati, a riunirsi in assemblea nel loro luogo di lavoro.

Il diritto a riunirsi in assemblea si esercita (vedi art. 35 L. 300/1970): nella aziende che occupano più di quindici lavoratori; aziende agricole con più di 5 lavoratori; nel settore pubblico.

I lavoratori hanno diritto a partecipare all’assemblea indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato per discutere materie di interesse sindacale e del lavoro.

L’assemblea si può organizzare in orario di lavoro (assemblea retribuita) e fuori orario di lavoro (sempre nel luogo di lavoro – assemblea non retribuita).

La Statuto dei Lavoratori stabilisce che ad ogni lavoratore siano riconosciute dieci ore/anno retribuita per partecipare all’assemblea. I Contratti Collettivi Nazionali o gli accordi aziendali possono disciplinare un numero di ore superiore a dieci.

ORGANIZZATI NEL SINDACATO GENERALE DI BASE SGB

SGB - MONZA BRIANZA 3470162717

 





Questa e-mail è stata inviata da un computer privo di virus protetto da Avast.
www.avast.com

Nessun commento:

Posta un commento