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lunedì 29 maggio 2017

Qualora il genitore non affidatario non eserciti il suo “diritto-dovere” di visita del figlio, commette reato!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

Qualora il genitore non affidatario non eserciti il suo "diritto-dovere" di visita del figlio, commette reato!

La visita del genitore non affidatario è intesa non solo come un diritto, ma anche come un dovere direttamente discendente dalla qualità di genitore e dagli obblighi di solidarietà che sorgono all'interno della famiglia e che non vengono meno in caso di separazione o divorzio.

Conseguentemente, la condotta del genitore assente, che si disinteressi del rapporto con i figli, e non esercita il diritto-dovere di visita nei loro confronti, può configurare reato di "violazione degli obblighi di assistenza familiare" ( Art. 570 cod. pen.).

E' orientamento pressoché costante della giurisprudenza che il rifiuto di intrattenere qualunque rapporto con i figli, anche quando questi hanno raggiunto la maggiore età, determina la violazione dei doveri costituzionali propri di ogni genitore e può integrare reato. ( in tal senso , vedasi Cass. sent. n. 30151/2007). Tutto ciò a prescindere dal fatto che il figlio abbia subito o meno danni biologici a causa dell'assenza del genitore (per es. disturbi psico-fisici).

Tale ultima circostanza può semmai rilevare in materia civilistica per ottenere il risarcimento, tanto più elevato quanto più è prolungato l'assenteismo del genitore, l'effetto sulla salute psico-fisica del figlio (specie se minorenne) e l'intensità del dolo del genitore.

In sintesi, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare non riguarda soltanto l'assistenza materiale ed economica ma anche quella morale e affettiva ( Trib. Di Venezia, sent. del 30.04.2004)  nei confronti dei figli, per i quali è importante condividere il percorso di crescita personale anche con il genitore con cui non convivono.

Pertanto, disinteressarsi dei figli può integrare ,allora, un reato perché l'assistenza richiesta dalla legge consiste anche nell'adempimento del dovere di visita, frequentazione, cura e partecipazione alla loro crescita.

Il genitore non affidatario "assenteista" non potrebbe giustificarsi neppure affermando che i suoi incontri col figlio siano stati ostacolati dall'altro genitore in quanto ciò non basta ad esonerarlo dagli obblighi di assistenza morale e affettiva ( vedasi sul punto C. App. di Caltanissetta sent. del 10.10.2005).

Per concludere, va evidenziato che il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è punito a titolo di "dolo generico" consistente nella rappresentazione e volontà di sottrarsi agli obblighi di genitore senza alcun giustificato motivo!

Foggia, 29 maggio 2017                                avv. Eugenio Gargiulo

 

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