Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
Sentenza epocale :in caso di separazione giudiziale, l'assegno di mantenimento verrà determinato in base al criterio di "autosufficienza" dell'ex moglie e non più del "precedente tenore di vita coniugale"!!!
La Suprema Corte di Cassazione compie una vera e propria "svolta epocale" in materia di assegno di divorzio che fino ad oggi, con 30 anni di indirizzo costante, era collegato nella sua entità al parametro del "tenore di vita matrimoniale".
Un principio giuridico e giurisprudenziale che, finalmente, da oggi viene abbandonato per lasciare il posto a un "parametro di spettanza" basato sulla valutazione dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Il matrimonio quindi non è più la "sistemazione definitiva": sposarsi, scrive la Corte, è un "atto di libertà e autoresponsabilità".
Di fatto ed in buona sostanza, quindi, con la recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione è stato "abolito" il criterio del tenore di vita goduto durante le nozze.
Difatti, la Cassazione con la sentenza n. 11504/17, ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile e dei criteri per la sua quantificazione. La Suprema Corte ha infatti cambiato il criterio per riconoscere l'assegno al coniuge economicamente più debole e ha ritenuto che non sia più possibile valutare come parametro il tenore di vita dei coniugi goduto in costanza di matrimonio.
E' opinione degli 'ermellini' del Palazzaccio che l'assegno divorzile possa essere riconosciuto soltanto se chi lo richiede dimostri di non poter procurarsi i mezzi economici sufficienti al proprio mantenimento . Così, viene spazzato via un principio sancito nel 1970 dalla legge 898 che ha introdotto il divorzio in Italia.
Ecco i principali "indici" - forniti dal verdetto 11504 della Cassazione sull'assegno di divorzio - "per accertare" la sussistenza, o meno, "dell'indipendenza economica" dell'ex coniuge richiedente l'assegno e quindi l'adeguatezza, o meno, dei "mezzi", nonché la possibilità, o meno, "per ragioni oggettive, di procurarseli. Sono quattro: "1) il possesso di redditi di qualsiasi specie; 2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri 'lato sensu' imposti e del costo della vita nel luogo di residenza, inteso come dimora abituale, della persona che richiede l'assegno; 3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro indipendente o autonomo; 4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione".
Alla stregua dei suddetti "indici" , pertanto, chi chiede di "essere mantenuto" dovrà fornire prove concrete per dimostrare di non poterlo fare per proprio conto, compresi pure i vani tentativi di procurarsi un lavoro. Tocca infatti all'ex coniuge che chiede l'assegno, "allegare, dedurre e dimostrare di non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive". "Tale onere probatorio - spiega la Cassazione - ha ad oggetto i predetti indici principali, costitutivi del parametro dell'indipendenza economica, e presuppone tempestive, rituali e pertinenti allegazioni e deduzioni da parte del medesimo ex coniuge, restando fermo, ovviamente il diritto all'eccezione e alla prova contraria dell'altro" ex coniuge al quale l'assegno è chiesto. In particolare, prosegue la Suprema Corte, "mentre il possesso di redditi e cespiti patrimoniali formerà oggetto di prove documentali, soprattutto le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale formeranno oggetto di prova che può essere data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento dell'indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative".
Sull'argomento interviene anche il noto legale foggiano, avv. Eugenio Gargiulo il quale evidenzia come la recentissima sentenza della Suprema Corte rappresenti una vera e propria rivoluzione copernicana in materia di determinazione dell'assegno di mantenimento divorzile: " …Si tratta quindi di un terremoto giurisprudenziale in linea con gli orientamenti degli altri Paesi europei nei quali l'assegno divorzile dipende essenzialmente dai patti prematrimoniali".
« La donna resta comunque tutelata – conclude l'avv. Eugenio Gargiulo – perché, quando nel 1975 fu decretato il principio dell´uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva affermata la dignità delle donne. Ma la dignità sta proprio nell´autoresponsabilità e nell´autonomia economica».
Pertanto ,con la sentenza rivoluzionaria della Cassazione le donne finalmente impareranno a difendere il loro diritto alla dignità, all´autonomia e al lavoro!
Foggia, 11 maggio 2017 avv. Eugenio Gargiulo
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