Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
In caso di genitori separati, estremamente litigiosi, il giudice può imporre loro lo psicologo!
Anche i Tribunali italiani cominciano ad usare il "pugno di ferro" nei confronti di quei genitori che, benché separati, non la smettono di litigare, e per i quali ogni scusa è buona per rinfacciarsi reciprocamente le colpe. Che succede, infatti, se il peso di questo intollerabile clima d'odio viene scaricato sui figli, con danni alla loro crescita e all'equilibrio interiore, già messo a dura prova dalla separazione giudiziale o dal divorzio?
In tali circostanze, tutt'altro che rare, può accadere che il giudice potrebbe imporre loro una serie di incontri con lo psicologo al fine di ridurre la conflittualità nel solo interesse del minore.
Va premesso che la violazione di quest'obbligo non comporta sanzioni specifiche per i due genitori separati, ma da essa scaturisce una conseguenza importante, ovvero la possibile perdita dell' cosiddetto "affidamento condiviso" o, addirittura, della "responsabilità genitoriale" per aver dimostrato, con il proprio comportamento indifferente alla prescrizione del magistrato, un'assoluta noncuranza verso gli interessi del figlio.
Proprio questo è l'orientamento ormai assunto stabilmente , in primis, dal Tribunale di Roma , e più di recente anche da molti altri Tribunali italiani come quello di Foggia ( sul punto vedasi ,Trib. Roma, sent. n. 2083/17; sent. n. 9630/16; sent. n. 25777/15).
Al fine di tutelare l'affido condiviso della prole, e permettere ai figli una crescita serena con entrambi i genitori, il giudice può quindi decidere di far seguire all'intero nucleo familiare o solo ai genitori un percorso terapeutico con uno psicologo nel caso di rapporti particolarmente conflittuali e che minano la tranquillità dei figli minori della coppia separata.
In verità – afferma in merito l'avv. Eugenio Gargiulo – va evidenziato che , la Cassazione ha affermato che, se non c'è una legge che lo prevede, nessun tribunale può imporre trattamenti sanitari obbligatori ivi compresi quelli dallo psicologo per aiutare i genitori separati litigiosi. ( in proposito leggasi Cass. sent. n. 13506/15).
E', tuttavia, opinione recentissima, ampiamente condivisa da numerosi Tribunali italiani, che non si tratti di una vera e propria imposizione , perché alla sua violazione non conseguono sanzioni vere e proprie, né coazioni fisiche (non si potrebbe infatti trascinarli dallo strizzacervelli senza il loro volere). Ciò nonostante, il giudice, all'esito del percorso, sulla base del giudizio offerto dai servizi sociali (cui viene affidato il compito di vigilare sull'osservanza di tale indicazione), potrà decidere se riconoscere ancora l'affidamento condiviso o, invece, accordarlo solo al genitore più meritevole o revocarlo a entrambi. E nei casi più gravi potrebbe anche disporre la revoca della potestà genitoriale. Insomma, le visite con lo psicologo sono – per usare una terminologia più tecnica – non un dovere, ma un onere, alla cui violazione, pertanto, non consegue una sanzione ma la perdita di un potere.
Nei confronti dei genitori separati, che litigano in continuazione – continua l'avv. Eugenio Gargiulo - viene così imposto lo psicologo, ma non certo per aiutarli in un percorso di riavvicinamento e per sanare le antiche fratture, ma solo per insegnare loro a essere genitori migliori e a non sfogare la propria rabbia sui figli, riversando sui piccoli innocenti il peso di guerre personali.
Pertanto , la prescrizione terapeutica serve a tutelare il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (cosiddetto «diritto alla bigenitorialità» che spetta a tutti i figli) benché il nucleo familiare si sia disgregato. Di contro, la Cassazione sostiene invece che «la maturazione personale dei genitori non può che restare affidata al loro diritto di autodeterminazione» e non a uno psicologo. È contro la libertà personale tutelata dalla Costituzione prescrivere a mamma e papà di seguire a itinerari individuali e di coppia.
In definitiva – conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - se è vero che l'affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori resta la regola generale, che si applica in automatico, per consentire ai bambini di mantenere pari rapporti sia con la madre che con il padre, c'è sempre l'eccezione; così il giudice può disporre l'affidamento esclusivo non per il semplice fatto che i genitori litigano, ma perché la loro accesa conflittualità pregiudica gli interessi del minore, pregiudicandone la crescita!
Foggia, 24 maggio 2017 avv. Eugenio Gargiulo
Nessun commento:
Posta un commento