Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)
E' sempre necessario il consenso dell'ex marito, padre del minore, affinchè il figlio possa trasferirsi con la mamma separata in un'altra citta!
La rottura affettiva, che si determina tra i coniugi con la separazione giudiziale, spesso è fonte di atteggiamenti genitoriali errati, soprattutto nel caso in cui vengano prese decisioni unilaterali in merito alla vita futura dei figli, nati dalla coppia separatasi, senza che venga preventivamente interpellato l'ex coniuge non affidatario.
E' doverosa premessa evidenziare che la Legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l'affido condiviso, prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.
In forza ed in virtù di questo fondamentale principio di diritto, scaturisce come logica conseguenza giuridica che una madre, che arbitrariamente decida di trasferirsi con il figlio in un'altra città senza interpellare il padre, pone in essere un illecito perché viola le disposizioni previste dal giudice della separazione.
Tale concetto giuridico è stato affermato proprio in una recentissima sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale i giudici pugliesi si sono espressi a chiare lettere, ribadendo un orientamento giurisprudenziale abbastanza consolidato anche a livello di Cassazione, ovvero che "la madre separata non può trasferirsi arbitrariamente in un'altra città portando con se i figli" (in tal senso vedasi Cassazione sentenza n. 43292 del 23.10.2013).
Il caso, sottoposto al vaglio dei magistrati dauni ,riguardava la madre separata di un bambino di nove anni che aveva deciso unilateralmente ed arbitrariamente , senza consultarsi preventivamente con l'ex marito, di trasferirsi a Roma , in cerca di un lavoro, mentre un provvedimento del Tribunale di Foggia aveva collocato il minore presso l'ex abitazione coniugale proprio nel capoluogo pugliese, stabilendo il diritto di visita infrasettimanale del padre.
Pertanto, secondo il Tribunale di Foggia, "l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la 'frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo".
In concreto, il genitore che desideri trasferirsi in un' altra città con il figlio, deve ottenere il previo consenso dell'altro coniuge oppure deve avere l'autorizzazione ad hoc del giudice.
Se, invece, trasferisce la propria residenza senza comunicarla all'altro coniuge può subire una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. Civ.) da parte del giudice (possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole) e/o addirittura il decadimento della potestà!
In conclusione- commenta il noto legale foggiano, avv. Eugenio Gargiulo - il genitore affidatario dei figli, che prenda decisioni arbitrarie senza consultare l' ex coniuge, viola i principi basilari dell'affidamento condiviso,secondo cui è dovere dei genitori assumere le decisioni fondamentali per la prole in modo congiunto, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi le figure genitoriali.
In aggiunta – conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - il genitore che prenda queste decisioni autonomamente, dimostra un comportamento irresponsabile ed incompatibile con il ruolo di collocatario della prole. Infine, il giudice nella scelta del genitore collocatario della prole, deve valutare se lo stesso sia in grado di non mettere in atto rivendicazioni nei confronti dell'altro, e di conservarne l'immagine positiva agli occhi del minore, garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due, ogni qualvolta sia possibile e necessario!
Foggia, 4 aprile 2017 avv. Eugenio Gargiulo
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