giovedì 20 marzo 2014

Se l’acqua del rubinetto non è potabile l’affittuario può richiedere al proprietario dell’abitazione la riduzione del canone di locazione!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Se l'acqua del rubinetto non è potabile l'affittuario può richiedere al proprietario dell'abitazione la riduzione del canone di locazione!

 

Il servizio idrico potabile è essenziale per il godimento della casa: pertanto scatta uno sconto sul canone mensile di locazione se dal rubinetto esce acqua con un volume di fluoruli e arsenico superiore alla norma.

 

Emergenza fluoruli e arsenico nell'acqua del rubinetto: quando questa non è potabile il titolare dell'utenza può chiedere uno sconto fino al 50% della bolletta al gestore del servizio idrico. È questo l'orientamento condiviso da diversi giudici.

 

Ma che succede se la bolletta dell'acqua è intestata al proprietario di casa (ed è quest'ultimo che la paga) mentre l'immobile è dato in affitto? L'inquilino potrà chiedere al primo uno sconto sul canone mensile. È quanto emerge da una recente sentenza del tribunale di Mantova appena resa nota. Nel caso in questione, il giudice ha ordinato una riduzione del 40 per cento sulla locazione dopo aver scoperto che l'acqua del rubinetto non era potabile. (Trib. Mantova, sent. n. 162/14)

 

Il servizio idrico viene considerato come un bene essenziale per le abitazioni: per cui la mancata erogazione secondo gli standard previsti a tutela della salute limita il godimento dell'appartamento da parte del conduttore. È quello che succede in tutti quei casi in cui il volume di fluoruli e di arsenico supera la soglia tollerabile.

Pertanto, anche se il vizio lamentato dall'inquilino non dipende dalla volontà o dalla colpa del locatore, quest'ultimo sarà tenuto a ridurre l'affitto.

 

La mancata disponibilità del servizio altera l'equilibrio del contratto di locazione perché costringe il conduttore ad acquistare bottiglie di acqua potabile nei normali supermercati. Tale aumento dei costi giustificherebbe la richiesta riduzione del canone di affitto.

 

Se il locatore non concede spontaneamente lo sconto, il conduttore potrebbe chiederla attraverso il giudice, ossia in causa, il quale – stando alla sentenza in commento – potrebbe ridurre il canone in via equitativa.

 

La decisione del giudice lombardo risulta di grande attualità specie dopo l'emergenza-arsenico nell'acqua di numerosi quartieri di città italiane.

Foggia, 20 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

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