lunedì 3 marzo 2014

Lo scherzo al citofono di suonare ripetutamente o bloccarlo con la “zeppa” è un reato!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Lo scherzo al citofono di suonare ripetutamente o bloccarlo con la "zeppa" è un reato!

 

La sentenza è di quelle che tagliano le gambe a un bel po' di seccatori della "prima mattina". Sia che si tratti di ex coniugi, che di molestatori, che di amici animati solo da intenti goliardici, le ripetute "bussate" al citofono integrano il reato di molestie. A renderlo noto è stata una pronuncia della Cassazione recentissima . ( Cass. sent. n. 9780 del 28.02.2014.)

 

Secondo la Suprema Corte, deve essere condannato penalmente chi interferisce sgradevolmente nella sfera privata altrui; il che vale anche se l'episodio è circoscritto a una volta soltanto. Insomma, basta una sola occasione per poter subire un processo penale ed essere condannati.

 

Secondo i giudici, infatti, costituisce molestia (art. 660 cod. Pen) anche una sola incursione alle sei del mattino o in piena notte. Tale reato non deve essere necessariamente abituale, ma ben può essere realizzato con un'unica condotta che si connoti come atto petulante di disturbo dettato da fini biasimevoli, come può essere uno scherzo (la cosiddetta "zeppa" al citofono), o un ex compagno ossessionato "d'amore", o ancora un molestatore animato da intenti vendicativi o di dispetto.

 

La Cassazione però precisa: perché scatti il reato, quella singola azione deve essere particolarmente sintomatica, ossia tale da creare disturbo effettivo. Insomma, l'atto di molestia deve essere ispirato da un motivo biasimevole o deve essere petulante. Si deve, cioè, trattare di un modo di agire pressante e indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri.

 

Per esempio, è stata ritenuta molesta anche una sola telefonata perché effettuata alle ore 23, con il futile pretesto della richiesta di restituzione di una tuta oppure, dopo la mezzanotte: l'ora della telefonata dimostrerebbe la molesta intrusione in ore riservate al riposo, cui si aggiungerebbe l'evidente scusa del motivo addotto per rompere la quiete altrui.

Foggia, 3 marzo 2014                         Avv. Eugenio Gargiulo

 

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