martedì 25 febbraio 2014

Se il marito è “cassaintegrato”, ma gira con auto di lusso, nessuna riduzione dell'assegno di mantenimento!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Se il marito è "cassaintegrato", ma gira con auto di lusso, nessuna riduzione dell'assegno di mantenimento!

 

Lo ha stabilito la sesta sezione della Corte di Cassazione con l'Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2537.

Il caso: un marito propone appello avverso la sentenza di divorzio che stabiliva a suo carico l'obbligo di corresponsione della somma di € 550,00 a titolo di mantenimento della figlie maggiorenni non economicamente indipendenti.

 

La ragione su cui l'appellante fondava la richiesta di riduzione di detta somma, consisteva nella diminuzione del suo reddito dovuta al collocamento in cassa integrazione. La moglie si costituiva non soltanto contestando detta richiesta di riduzione, ma chiedendo pure un assegno divorzile per se medesima.

 

A sostegno della propria domanda, la moglie adduceva che il marito aveva recentemente acquistato lussuosa auto BMW, indicativa della sua capacità di spesa.

La Corte di appello di Cagliari accoglieva in parte l'appello del marito, riducendo la somma a favore delle figlie in € 250,00, ma accoglieva l'appello incidentale della moglie, riconoscendo a favore della stessa un assegno di mantenimento di € 150 mensili.

 

La questione arriva in Cassazione a seguito del ricorso presentato dal marito.

 

Gli ermellini danno atto che, se da una parte la Corte d'Appello ha tenuto conto della condizione di cassaintegrato del ricorrente riducendo così l'assegno di mantenimento per le figlie, dall'altra confermano che la sproporzione dei redditi dei coniugi (il marito percepiva comunque un reddito fisso e godeva di una abitazione) e l'acquisto ed il mantenimento di un auto di lusso, indubbiamente rappresentano una capacità di spesa a fronte della quale è giuridicamente giustificato il riconoscimento a favore della moglie di una somma a titolo di assegno divorzile.

 

Non pare che nulla si possa eccepire all'analisi effettuata dai giudici: oltre all'elemento della valutazione comparativa dei redditi delle parti, con la conseguente perequazione tra i coniugi a titolo prettamente assistenziale, che caratterizza l'assegno divorzile, l'esame della capacità patrimoniale del coniuge onerato non può limitarsi alla sola situazione reddituale, ma deve comprendere l'intera capacità patrimoniale.

 

Ne consegue che l'acquisto di una nuova auto di lusso, pur in costanza di collocamento in cassa integrazione, denota senza dubbio una situazione economica ed una capacità di spesa idonee a integrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del coniuge più debole di un proporzionale assegno di divorzio.

Foggia, 25 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

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