martedì 25 febbraio 2014

Illegittima la contravvenzione per eccesso di velocità constatata attraverso lo “scout speed” se è mancata la contestazione immediata da parte della polizia municipale!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Illegittima la contravvenzione per eccesso di velocità constatata attraverso lo "scout speed" se è mancata la contestazione immediata da parte della polizia municipale!

 

Sono nulle le multe effettuate con lo "scout speed", ossia il laser montato sull'auto della polizia municipale e poi puntato contro le auto provenienti dal senso opposto di marcia. L'uso di tale dispositivo – che peraltro salva i motociclisti che superano i limiti, visto che sulle moto la targa anteriore non è prevista – è illegittimo se non è previamente segnalato e se la contravvenzione non viene contestata immediatamente.

 

Ad affermarlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Este

 

Secondo il magistrato onorario, il fatto che il rilevamento elettronico non sia segnalato sulla strada impone la contestazione immediata al trasgressore. (G.d.P. Este, sent. n. 20/2014).

 

Non basta che il Comune abbia dato notizia, dell'utilizzo di tali sistemi di controllo elettronico della velocità, sul proprio sito web e sui giornali: tale forma pubblicità non è sufficiente, ma è necessario invece il preavviso sul tratto percorso dell'automobilista.

 

L'amministrazione pubblica, infatti, è libera di utilizzare le nuove tecnologie, ma deve evitare ogni "sorpresa ingannevole" all'utente della strada. Una sorpresa che potrebbe derivare, all'utente della strada, proprio dall'utilizzo della foto scattata contro di lui ed a sua insaputa: il che potrebbe riversarsi in una violazione della sua riservatezza. Insomma: fare una foto all'automobilista ignaro potrebbe violarne la privacy. Ecco perché l'obbligo di preventiva comunicazione risulta quanto mai necessario, e va segnalato sulla strada stessa e non solo attraverso i media, specie se locali.

Foggia, 25 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

Nessun commento:

Posta un commento