giovedì 13 febbraio 2014

Non scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale né quello del rifiuto di fornire le proprie generalità se l’invito a uscire dall’auto non è motivato da ragioni di sicurezza e non serve a identificare il conducente!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Non scatta il reato di resistenza a pubblico ufficiale né quello del rifiuto di fornire le proprie generalità se l'invito a uscire dall'auto non è motivato da ragioni di sicurezza e non serve a identificare il conducente!

 

Anche le forze dell'ordine sbagliano e, non poche volte, eccedono dai poteri che sono loro consentiti dalla legge. Così, è un comportamento arbitrario e illegittimo quello del Carabiniere che, pur senza che vi siano reali motivi di pericolo, obblighi coattivamente un privato ad uscire dalla propria auto pur avendolo già identificato.


A dirlo è la Cassazione in una recente sentenza. (Cass. sent. n. 4392/14 del 30.01.2014)


Secondo la Suprema Corte, un comportamento di questo tipo da parte delle forze dell'ordine sarebbe del tutto arbitrario e violento, né troverebbe alcuna giustificazione nell'esercizio di pubbliche funzioni se non vi sono ragioni di sicurezza e se le generalità del privato sono già note all'agente. È il caso, per esempio, in cui all'agente sia stato già consegnato il libretto di circolazione– da cui risultano i dati personali del conducente – o la patente o la carta d'identità.

 

Se la richiesta rivolta all'uomo, di scendere dall'auto è finalizzata a ribadire i dati da questi già forniti all'agente essa è illegittima. Diversa cosa è se la finalità è quella di acquisire dati ulteriori rispetto a quelli già resi.

 

Pertanto, se l'ordine impartito dalle forze dell'ordine di scendere dall'auto non è motivato da ragioni diverse da quelle dell'identificazione, esso è illegittimo e opporsi non configura né il reato di resistenza a pubblico ufficiale, né tanto meno quello del rifiuto di fornire le proprie generalità.


Foggia, 13 febbraio 2014                                                       Avv. Eugenio Gargiulo

 

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