martedì 22 marzo 2011

Mediazione conciliazione - Il rapporto con il procedimento monitorio - Dichiarazione al Sole 24 Ore Colombo Clerici intervista pubblicata il 22 marzo 2011 .

A s s o e d i l i z i a


Dichiarazione al Sole 24 Ore di Achille Colombo Clerici in sede di intervista pubblicata in data 22 marzo 2011:

« Con l'introduzione della mediazione una bella moratoria per tutto il mondo dei morosi: ed il rischio che in questo campo si abbia un notevole incremento dei contenzioso giudiziario.

C'e' il rischio di un effetto controproducente ( cioe' di un aumento del contenzioso) in tutta una serie di casi legati alla morosita' del debitore ( ad esempio nei contratti di locazione, di assicurazione, bancari ).

La discriminante sostanziale ai fini della obbligatorieta' della mediazione e' rappresentata dalla natura del credito: se si tratta di un credito certo, liquido ed esigibile ( basato su un titolo valido ed efficace, scaduto, quantificabile e quantificato), anche nelle materie assoggettate alla mediazione obbligatoria e' possibile ricorrere direttamente all'azione giudiziaria mediante il procedimento monitorio ( decreto ingiuntivo ).

Pensiamo al recupero dei canoni scaduti da parte del locatore, o al risarcimento del danno patito dal conduttore nel corso del contratto, a causa ad esempio di infiltrazioni di acqua.

Nel primo caso siamo in presenza di credito certo, liquido ed esigibile; nel secondo no.

E' dunque ipotizzabile che il mondo della morosita', oggi preoccupantemente in crescita, possa avere interesse a proporre opposizione (l'opposizione trasforma il procedimento monitorio in procedimento di cognizione ordinaria e fa scattare l'obbligo della mediazione) anche a fronte dei decreti ingiuntivi, per conquistare una moratoria di un bel semestre ( termini di legge e tempi tecnici connessi).

Altro interesse ad incrementare il contenzioso a fini defatigatori puo' derivare dalla interpretazione della legge stessa sulla
mediazione.

Occorre tener presente che il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della causa avanti la
magistratura.

E l'improcedibilità significa che la causa viene messa nel nulla con una pronunzia di mero carattere processuale. Quindi un vizio della procedura di mediazione tale da far ritenere che la stessa non sia stata svolta può avere l'effetto di costringere il creditore a ricominciare la procedura. »

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