giovedì 20 maggio 2010

Carcere: Resoconto seduta commissione giustizia Martedì 18 maggio 2010:approvati emendamenti di Donatella Ferranti e Schirru,PD;che esonerano il comparto civile dap,giustizia minorile e uffici archivi notarili da ulteriore riduzione 10% dell'organico e c



Resoconto seduta commissione giustizia Martedì 18 maggio 2010:approvati emendamenti di Donatella Ferranti e Schirru,PD;che esonerano il comparto civile dap,giustizia minorile e uffici archivi notarili da ulteriore riduzione 10% dell'organico e che vietano blocco assunzione. Piano assunzione straordinaria di nuovi educatori penitenziari.

 

Resoconto della II Commissione permanente


(Giustizia)


II Commissione

SOMMARIO


Martedì 18 maggio 2010


SEDE REFERENTE:


Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-bis Governo (Seguito dell'esame e rinvio)


 ALLEGATO 1 (Proposte emendative approvate)


Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.


C. 3291-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).




La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 maggio 2010.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti, articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (vedi allegati i Bollettini delle Giunte e Commissioni dell'11 e del 12 maggio 2010). Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri di competenza.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, fa presente che, nell'ottica della formulazione di un testo ampiamente condiviso, è emersa la possibilità che talune proposte emendative siano riformulate. Si riserva quindi di esprimere il parere una volta che le predette riformulazioni siano state formalizzate.

Manlio CONTENTO (PdL) osserva che il proprio subemendamento 0.1.500.22 potrebbe essere riformulato in modo tale da rendere temporanea la misura della detenzione domiciliare per condanne a pene detentive brevi, ancorando tuttavia il periodo di vigenza della stessa ad elementi oggettivi e comunque ad una data certa.


Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Contento, lo invita a riformulare il subemendamento 0.1.500.22. Esprime quindi sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Manlio CONTENTO (PdL), riformula il proprio subemendamento 0.1.500.22 nel senso che all'articolo 1, comma 1, siano premesse le seguenti parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013» (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che i deputati Ferranti, Lussana, Ria, Rossomando, Cavallaro e Touadi hanno apposto la propria firma sul subemendamento Contento 0.1.500.22 (nuova formulazione).

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060, del quale è cofirmataria, possa essere riformulato in modo tale da includere l'intera struttura del Ministero della giustizia tra le amministrazioni esonerate dall'obbligo di apportare un ulteriore taglio del 10 percento agli uffici dirigenziali di livello non generale ed alla spesa complessiva per il personale non dirigenziale e dal successivo conseguente divieto di assunzioni per il caso di inottemperanza, per come previsti dall'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater del decreto-legge n. 194 del 2009. Sottolinea come in caso di un mancato intervento emendativo nel senso prospettato sia il personale civile dipendente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dal Dipartimento per la giustizia minorile e dall'Ufficio centrale degli archivi notarili, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, dovrebbero subire un ulteriore taglio in misura corrispondente al 10 percento della spesa complessiva per i primi e della dotazione organica per questi ultimi, rispetto a quello già operato in ottemperanza dell'articolo 74 del decreto-legge n, 112 del 2008.


Il sottosegretario Giacomo CALIENDO condividendo l'osservazione dell'onorevole Ferranti, la invita a riformulare l'articolo aggiuntivo 2.060. Esprime sul subemendamento parere favorevole, ove riformulato.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo 2.060 Schirru, nel senso da lei precedentemente prospettato (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che i deputati Samperi, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai e Costa, hanno apposto la propria firma sull'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 come riformulato.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole anche sul subemendamento Brigandì 0.1.500.25, a condizione che sia riformulato con la precisazione che l'idoneità ed effettività del domicilio devono essere valutate anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato, come d'altra parte previsto dal subemendamento Ferranti 0.1.500.19, rispetto al quale esprime un invito al ritiro. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030, a condizione che venga soppresso il comma 2, e sull'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040. Invita quindi al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Alfonso PAPA (PdL), relatore, esprime parere conforme a quello del Governo.

Carolina LUSSANA (LNP) accoglie l'invito del Governo a riformulare il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (vedi allegato 1).


Donatella FERRANTI (PD) riformula l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.030 come indicato dal rappresentante del Governo (vedi allegato 1).

Rita BERNARDINI (PD) esprime forti perplessità sui pareri espressi e sulle riformulazioni, che sono il frutto di un accordo che, evidentemente, non tiene conto della realtà delle carceri italiane e della necessità di intervenire immediatamente per fare fronte ad una drammatica emergenza.

Sottolinea di avere partecipato, questa mattina, alla festa della Polizia penitenziaria. Nel corso di questo evento è intervenuto il Presidente della Repubblica, il quale, in un messaggio molto significativo, ha sottolineato come con sensibilità, dedizione e competenza, la Polizia Penitenziaria contribuisca in modo determinante al perseguimento delle finalità della pena delineate in Costituzione e a fronteggiare, in stretta collaborazione con tutti gli altri operatori del settore, le situazioni di disagio, sofferenza e grave rischio che la realtà del carcere comporta, anche quando, come oggi accade, le carenze di organico e il continuo aumento della popolazione detenuta rendono più complesso l'esercizio dei compiti istituzionali, pur restando ineludibile l'attuazione di interventi normativi e organizzativi per il superamento delle molte criticità ormai manifeste. Il Presidente Napolitano ha inoltre rilevato come il Parlamento e il Governo stiano affrontando queste esigenze di multiforme intervento, auspicando che il loro impegno conduca al più presto a risultati concreti che soddisfino le attuali esigenze del sistema di gestione della pena e rendano meno oneroso il quotidiano svolgimento delle attività demandate alla Polizia Penitenziaria.

Rileva, anche in considerazione delle parole del Capo dello Stato, come il Parlamento e, segnatamente, questa Commissione, evidentemente non comprenda la gravità ed il carattere emergenziale della situazione delle carceri, che si trovano in una situazione di illegalità e di contrarietà alla Costituzione. Sottolinea come ad una situazione di emergenza bisognerebbe rispondere con interventi efficaci, mentre il testo che si sta delineando appare un vero e proprio «buco nell'acqua» che non risponde nemmeno alle originarie intenzioni - invero molto serie - del Governo. Con le modifiche che si intendono apportare al provvedimento non si affronta la situazione di illegalità delle carceri e la profonda disperazione delle persone che in esse vivono. Ritiene pertanto che tale comportamento sia il frutto di una totale mancanza di responsabilità dalla politica, evidenziando come ciò costringa le Procure della Repubblica ad emanare, assumersi responsabilità non proprie, circolari che cercano di tamponare il flusso in ingresso nelle carceri.

In conclusione, valutate le modifiche che nel complesso si vogliono apportare al provvedimento, rendendolo sostanzialmente inefficace, ritiene che ai membri di questa Commissione non interessi molto la situazione vergognosa e di illegalità in cui si trovano le carceri.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere l'intervento dell'onorevole Bernardini, sottolineando come le modifiche che si intendono apportare al testo sono volte a migliorarlo, considerando le esigenze di rieducazione e recupero del condannato, ma anche quelle di sicurezza dei cittadini. Inoltre, ci si è preoccupati di impegnare il Governo alla rivisitazione della materia delle misure alternative alla detenzione in carcere e di emendare il testo da vizi di costituzionalità ripetutamente evidenziati nel corso delle audizioni, primo fra tutti quello relativo all'automatismo nell'applicazione della detenzione domiciliare per pene detentive brevi.

Carlo MONAI (IdV) conferma come per il gruppo dell'Italia dei Valori non sia praticabile il trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Poiché si tratta di varare una sorta di indulto mascherato,

che rimetterà in libertà migliaia di delinquenti, per esigenze di trasparenza è opportuno che se ne discuta in Assemblea. Invita il Governo a rivalutare la ragionevolezza degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, che sono dettati da logica e buon senso.


Manlio CONTENTO (PdL) esclude con fermezza che il provvedimento in esame contenga una forma di indulto mascherato. La pena, infatti, non sarà cancellata ma verrà scontata presso il domicilio, senza che operi alcun automatismo in tal senso. Ritiene quindi che debba essere apprezzato il lavoro di un Governo e di una maggioranza che stanno operando per trovare una soluzione definitiva al problema delle carceri.

Carolina LUSSANA (LNP) ringrazia il Governo ed i gruppi che hanno collaborato per il miglioramento del testo, tenendo anche conto della sicurezza dei cittadini e del principio della certezza della pena. Ritiene inopportuno fare della demagogia su questo tema, sottolineando come il problema carcerario non possa essere scaricato sulle spalle dei cittadini onesti. La soluzione definitiva sarà quella della costruzione delle nuove carceri, ma nel testo in esame sono contenute misure utili e non vi è alcun indulto mascherato.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che si passa alla votazione degli emendamenti.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.33.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Di Pietro 1.33 ed approva il subemendamento Contento 0.1.500.22 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.50.

Carolina LUSSANA (LNP), alla luce dei chiarimenti espressi dal rappresentante del Governo, ritira tutte le proposte emendative presentate dal gruppo Lega Nord Padania, fatta eccezione per il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (nuova formulazione) e per l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.30.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.17.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.31 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.31.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.32 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.32.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando come la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 scardini l'impostazione originaria del provvedimento, rendendo la misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi sostanzialmente inefficace. Sottolinea, inoltre, come le misure alternative alla detenzione in carcere debbano essere valorizzate anche perché è dimostrato che le stesse riducono la recidività.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33, poiché la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 preserva il provvedimento da inevitabili censure di incostituzionalità, introducendo il controllo giurisdizionale ed evitando l'automatismo nell'applicazione della misura.

Anna ROSSOMANDO (PD) sottolinea come il controllo giurisdizionale costituisca il pilastro del garantismo e come le misure alternative alla detenzione domiciliare riducano la recidività se ed in quanto facciano parte di un percorso rieducativo valutato dal magistrato e non perché applicate in modo automatico. Ritiene, inoltre, che i sostenitori dell'applicazione automatica della misura in questione dovrebbero assumersi la responsabilità politica di proporre un nuovo indulto. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sul subemendamento Bernardini 0.1.500.33.


Carlo MONAI (IdV) sottolinea come i temperamenti che si intendono introdurre in relazione all'automatismo non sono idonei a scongiurare gli effetti della misura della detenzione domiciliare per pene detentive brevi, che sarà comunque la scarcerazione di un elevato numero di delinquenti.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.33.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.33 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.35 e 0.1.500.34, approva il subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (nuova formulazione) (vedi allegato 1) e respinge il subemendamento Laffranco 0.1.500.26, fatto proprio dall'onorevole Di Pietro.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.27.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio subemendamento 0.1.500.18.

Manlio CONTENTO (PdL) dichiara di astenersi sulla votazione del proprio subemendamento 0.1.500.70, identico al subemendamento Ferranti 0.1.500.18, per favorire il rapido prosieguo dei lavori.

La Commissione respinge gli identici subemendamenti Ferranti 0.1.500.18 e Contento 0.1.500.70.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.36 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.36.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.19 alla luce dell'approvazione del subemendamento Brigandì 0.1.500.25 (nuova formulazione), che ne riprende il contenuto.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 0.1.500.37, volto ad abolire l'obbligo della direzione dell'istituto penitenziario di trasmettere al magistrato di sorveglianza il verbale di accertamento della idoneità del domicilio ovvero la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che tale proposta emendativa non tenga conto della realtà della procedura, né della necessità ed utilità per la direzione degli istituti penitenziari di interloquire con il magistrato di sorveglianza.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.37.

Lorenzo RIA (UdC) ritira i subemendamenti 0.1.500.24 e 0.1.500.23, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.80.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.38, volto a consentire che la misura degli arresti domiciliari per pene detentive brevi possa essere disposta anche provvisoriamente dal pubblico ministero, in attesa che il magistrato di sorveglianza provveda definitivamente.

Ne raccomanda quindi l'approvazione.


Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che la soluzione al problema da ultimo sollevato dall'onorevole Bernardini sia già contenuta nella formulazione del comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottolinea come il comma 3 dell'emendamento 1.500 del Governo non sia affatto risolutivo.

La Commissione respinge il subemendamento Bernardini 0.1.500.38.

Giulia BONGIORNO, presidente, rileva che gli identici subemendamenti Bernardini 0.1.500.39 e Ferranti 0.1.500.20 introducono delle modifiche che potranno più propriamente essere disposte in sede di coordinamento formale del testo.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione di quanto rilevato dal Presidente, ritira il proprio subemendamento 0.1.500.20.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.1.500.39, auspicando che le relatore modifiche siano introdotte in sede di coordinamento formale. Illustra quindi il proprio subemendamento 0.1.500.40 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bernardini 0.1.500.40 e Ferranti 0.1.500.16; approva quindi l'emendamento 1.500 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati (vedi allegato 1).

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.500 del Governo, non saranno posti in votazione gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 1.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.1.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2 volto a definire l'estensione del luogo degli arresti domiciliari, anche per impedire che il soggetto sia condannato per evasione in caso di trasgressioni lievi. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ritiene che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo ampia e renda eccessivamente difficile il controllo del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari.

Donatella FERRANTI (PD) osserva come che la formulazione dell'emendamento 2.2 sia troppo generica ed indeterminata, richiedendo eventualmente un supplemento di riflessione nel prosieguo dell'esame.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ritiene che l'emendamento in questione sia superfluo, anche in considerazione della consolidata giurisprudenza in materia di delitto di evasione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.2.

Lorenzo RIA (UdC) ritira l'emendamento 2.3, a prima firma Vietti.

Manlio CONTENTO (PdL) ritira il proprio subemendamento 0.2.0500.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0500 del Governo e respinge l'articolo aggiuntivo Ferranti 2.01.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio subemendamento 0.2.0501.1.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 2.0501 del Governo.


Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (nuova formulazione), precedentemente illustrato.

Carlo MONAI (IdV) appone la propria firma all'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (nuova formulazione).


La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schirru 2.060 (nuova formulazione) (vedi allegato 1).


Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che i deputati Ferranti, Monai, Touadi, Torrisi e Lehner hanno aggiunto la propria forma all'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Brigandì 2.040.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che il testo del disegno di legge n. 3291-bis Governo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte altresì che la Presidenza verificherà se in relazione al testo adottato dalla Commissione vi sia l'assenso unanime di tutti i Gruppi per il trasferimento in sede legislativa ovvero l'assenso di più dei quattro quinti dei componenti della Commissione e del Governo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.


ALLEGATO  1

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-bis Governo).







PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Subemendamenti all'emendamento 1. 500.



Al comma 1, alle parole: la pena premettere le seguenti: Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

0. 1. 500. 22.(nuova formulazione) Contento, Ferranti, Lussana, Ria, Rossomando, Cavallaro e Touadi.



Al comma 2, lettera d) aggiungere in fine: ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

0. 1. 500. 25.(nuova formulazione) Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot.



L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi). - 1. La pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.



3. Nei casi previsti nel comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), della medesima disposizione, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera b), dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata da un verbale di accertamento della idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intenda sottoporsi ad esso, dalla documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 27 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ma il termine di cui al comma 2 della predetta disposizione è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.».

1. 500.Il Governo.



ART. 2.



Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - (Circostanza aggravante). - 1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-ter), è aggiunto il seguente:»11-quater) l'aver commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere».

2. 500.Il Governo.



Dopo l'articolo 2 inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis. - (Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191). - 1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di cui al comma 213» inserire le seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212»;

b) alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della Giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria».


2. 0501.Il Governo.



Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:


«Art. 2-bis. 1. All'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole «Uffici giudiziari» sono inserite le seguenti «e tutti gli altri uffici anche ad ordinamento separato, in cui è organizzato il Ministero della giustizia» e dopo le parole «articolo 3 comma 1» sono aggiunte le seguenti «e comma 1-ter»


2. 060.Schirru, Ferranti, Samperi, Amici, Capano, D'ippolito Vitale, Rossomando, Cavallaro, Touadi, Sisto, Ria, Di Pietro, Monai, Costa.



Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:


«Art. 2-bis. - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.».


2. 030.(nuova formulazione) Ferranti, Schirru, Samperi, Amici.



Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. Per le esigenze connesse ai maggiori controlli a carico delle Forze di polizia derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa sono autorizzati ad effettuare assunzioni, in deroga alla normativa vigente, entro un limite di spesa pari ad euro 36 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011. Tali risorse sono destinate al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Nell'ambito della predetta autorizzazione è prevista l'assunzione di 1.500 unità nella Polizia di Stato e di 1.500 unità nell'Arma dei carabinieri, con decorrenza 1o settembre 2010.

2. Per le medesime esigenze di cui al comma 1, per l'anno 2010 è istituito nel bilancio del Ministero dell'interno, missione 7 «ordine pubblico e sicurezza», un fondo di parte corrente per le esigenze dell'amministrazione della pubblica sicurezza, con una dotazione di euro 10 milioni, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno nell'ambito dei programmi previsti per il centro di responsabilità pubblica sicurezza, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alle Commissioni parlamentari ed alla Corte dei Conti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 46 milioni per l'anno 2010 e ad euro 108 milioni a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2. 040.Brigandì, Lussana, Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Ferranti, Samperi, Monai, Touadi, Torrisi, Lehner.

 

 


 



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