giovedì 25 maggio 2017

Rifiuta per anni di fare sesso con il marito perché disoccupato: il Tribunale le addebita la separazione e la priva dell’assegno di mantenimento!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali)

Rifiuta per anni di fare sesso con il marito perché disoccupato: il Tribunale le addebita la separazione e la priva dell'assegno di mantenimento!

"Chi non lavora, non fa l'amore….questo mi ha detto ieri mia moglie", cantava nel 1970 Adriano Celentano.  Ed il principio espresso nella nota canzone del "supermolleggiato" più famoso d'Italia, era stato preso alla lettera da una moglie  47enne della provincia di  Foggia  che ,poiché non sopportava psicologicamente lo stato di "disoccupato" del marito , aveva deciso categoricamente di rifiutare ogni forma di "prestazione sessuale" nei confronti del povero coniuge, costretto così ad anni di forzata astinenza affettiva morale e ,soprattutto, fisica.

Conseguentemente il matrimonio ultradecennale tra i due coniugi ,divenuti distanti fisicamente a causa di questa ostinata forma di ritorsione della moglie, che intendeva punire in questo modo il marito, reo di non fare abbastanza per cercarsi un'occupazione lavorativa redditizia, era naufragato nonostante i tentativi inutili di salvare il salvabile da parte dell'avvilito uomo, e sfociato in una separazione giudiziale nella quale la moglie aveva chiesto al tribunale l'addebito della separazione nei confronti del coniuge e l'assegnazione di un assegno di mantenimento.

Ma il Tribunale di Foggia, competente territorialmente, con una recentissimo provvedimento giurisprudenziale ha ribaltato la situazione, non accogliendo le istanze della moglie "rinunciataria nei confronti del sesso coniugale" , addebitandole la separazione e,soprattutto, non concedendole alcun assegno di mantenimento a favore.

Rifacendosi ad un precedente orientamento della Suprema Corte di Cassazione,espresso in una sua ordinanza, il Tribunale di Foggia ha evidenziato ,nel proprio provvedimento, come rifiutarsi di avere rapporti sessuali con il proprio coniuge, costituisca una violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale previsti dal codice civile. Tuttavia il rifiuto di fare sesso può essere giustificato se la coppia è già in crisi per motivi pregressi. In tal caso per chi non adempie ai cosiddetti "doveri coniugali" non scatta l'addebito. Con il risultato che se si tratta della moglie, e questa ha un reddito più basso dell'uomo, può anche chiedere l'assegno di mantenimento. (in tal senso vedasi, Cass. ord. n. 4756/17 del 23.02.17)

Di norma, non ci si può rifiutare di fare sesso nell'ambito del matrimonio, purché le pratiche non siano svilenti della figura del coniuge e rientrino nella "normalità" di un sano rapporto di coppia. Di fronte all'occasionale "no", determinato dalle più svariate esigenze o indisponibilità, la costrizione fisica può,infatti, divenire addirittura "violenza sessuale".

Tuttavia – continua il Tribunale di Foggia - il rifiuto sistematico di adempiere ai propri doveri coniugali costituisce illecito civile, tant'è che è motivo per ottenere la separazione con addebito. Quindi, chi si rifiuta di fare sesso con il marito o con la moglie rischia di dover rinunciare al mantenimento se il suo reddito è inferiore all'altro. Non rischia però di doverlo versare visto che l'addebito non è una sanzione!

Ma quando ci si può rifiutare di avere rapporti sessuali con il coniuge? Sull'argomento interviene l'avv. Eugenio Gargiulo, il quale spiega che,in un unico caso non c'è responsabilità per chi dice "no": quando il rifiuto ai rapporti non è la causa principale della crisi coniugale che porta la coppia alla separazione, ma esso è il riflesso di una situazione già compromessa. La coppia che litighi dalla mattina alla sera, che abbia smesso oramai da tempo di avere contatti anche verbali o di assistersi reciprocamente, di essere fedele l'uno con l'altro o di convivere è già una coppia "mezza-separata". Non si può quindi imporre anche il rapporto fisico se manca l'amore!

In definitiva – conclude l'avv. Eugenio Gargiulo - per evitare che il rifiuto ad avere rapporti sessuali possa essere considerato motivo di responsabilità, in quanto conseguenza di una rottura pregressa, si può chiedere al giudice di ascoltare le dichiarazioni testimoniali di alcuni «amici della coppia». Questi devono confermare i comportamenti tenuti dai coniugi e che la «rottura» è da collegare alle evidenti «incompatibilità caratteriali» che hanno reso difficili i rapporti tra moglie e marito.

Nel caso specifico, invece, ben ha fatto il Tribunale di Foggia a "punire" il comportamento assolutamente avvilente della moglie nei confronti del coniuge, atteggiamento sostenuto psicologicamente esclusivamente dalla rabbia repressa che la donna provava nel vedere il marito senza lavoro!!!

Foggia, 25 maggio 2017                                            avv. Eugenio Gargiulo

 

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