Ed il Tribunale sentenziò: Vietato pubblicare foto di minorenni su Facebook, Twitter ed altri “social network” senza il consenso di entrambi i genitori!
Vi siete mai posti la questione se si possano “postare” le foto dei propri figli sui social network come “Facebook”? Sicuramente , infatti, la maggior parte di voi ha postato , almeno una volta nella vita, su Facebook o su Instagram o su Twitter qualche foto dei propri figli da soli o in compagnia,vostra o insieme a qualche amichetto magari di scuola.
Ma si può? E’ lecito? Oppure, nel caso di minori, si viola la loro privacy?
E’ una scelta personale del singolo genitore o deve essere condivisa da entrambi i genitori?
Di questa interessante ed attualissima questione giuridica si è occupata recentemente proprio il Tribunale civile di Foggia.
Nello specifico, volendo fare il riassunto del caso sottoposto al vaglio dei magistrati pugliesi, un padre separato aveva chiesto l’affido esclusivo della figlia minorenne perché riteneva la madre impossibilitata ad occuparsi della piccola a causa della sua eccessiva dipendenza dai social network.
Il padre considerava eccessive, dal suo punto di vista, le ore trascorse dalla sua ex coniuge sui vari device (smartphone, tablet…) ed era, soprattutto, contrario alla pubblicazioni delle foto di sua figlia sui social, Facebook in primis, e ne chiedeva, conseguentemente la immediata rimozione.
Ed il Tribunale di Foggia ha accolto la sua richiesta in relazione alla cancellazione e rimozione delle foto della figlia minorenne dalle pagine Facebook dell’ ex moglie, così argomentando in sentenza:
“Attualmente non esiste una regolamentazione specifica sulla pubblicazione dei dati personali riferiti ai minori, nè un divieto per i genitori per la suddetta pubblicazione che pertanto va ritenuta lecita. Ma ciò non vuol dire che il genitore può fare un uso smodato e indiscriminato delle immagini che ritraggono i loro figli. Il consenso alle esposizioni delle loro immagini deve essere espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità fino al compimento del sedicesimo compleanno del minore medesimo. Ed è necessario l’accordo dei genitori per la pubblicazione online delle foto dei figli perché trattasi di una decisione che non ha carattere ordinario, ma straordinario.”
Ed ancora: “Il genitore che unilateralmente decide di pubblicare le foto del figlio (o della figlia) online, senza preventivamente acquisire il consenso dell’altro genitore viola perciò le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale. La pubblicazione di foto di figli minori, sebbene in sé lecita, potrebbe per le modalità e l’intensità con cui viene praticata, essere considerata pregiudizievole per il minore ed in quanto tale avere rilevanza giuridica sia al fine di una eventuale decisione di rimozione, sia in termini di corretto esercizio della capacità genitoriale.”
Tutto ciò premesso, il Tribunale ha “sentenziato” che un solo genitore non può pubblicare immagini del minore senza il consenso dell’altro genitore.
Difatti, il combinato disposto dell’articolo 10 del Codice Civile sull’abuso all’immagine e dell’articolo 316 del codice civile che affida la responsabilità del minore ad entrambi i genitori, impone al giudice di prescrivere al genitore che posta le foto, la rimozione delle stesse dal sito e di non pubblicare più foto ritraenti il solo minore, ma esclusivamente foto di gruppo in cui il minore è presente.”
Nel caso specifico il giudice ha imposto alla mamma della piccola , ed ex moglie del coniuge ricorrente, di rimuovere tutte le foto postate su Facebook in cui la bambina è ritratta da sola e non in gruppo. E , di contro, ha dato il consenso a lasciare esclusivamente quelle foto di gruppo che immortalano feste di Natale, di compleanno, feste scolastiche, gite, etc…
Sull’argomento e sulla sentenza in esame è altresì intervenuto l’avvocato foggiano Eugenio Gargiulo, già noto per essere stato recentemente proclamato dalla Google Zeitgeist come “il legale italiano più cliccato sul web” nell’anno 2016.
Avvocato, è possibile innanzitutto pubblicare le foto di minori su internet?
In generale il nostro ordinamento vieta ogni pubblicazione di immagini o video altrui, in mancanza di preventivo consenso della persona ritratta; ciò vale per qualsiasi tipo di diffusione al pubblico, compresa la pubblicazione in internet, anche sul proprio profilo di un social network. Quanto ai minori, almeno sino al sedicesimo anno di età, il consenso deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Cos’è la responsabilità genitoriale?
La responsabilità genitoriale è sostanzialmente la ben nota potestà genitoriale, che è stata riformata nel 2013. Potremmo definirla come l’insieme dei diritti e doveri, riguardanti un minore, che vengono esercitati (di norma) dai genitori. La differenza semantica fra potestà e responsabilità non è di poco conto: il legislatore ha voluto sottolineare che il genitore non ha nei confronti del figlio solo dei diritti ma soprattutto dei doveri; dalla procreazione non derivano tanto poteri quanto piuttosto responsabilità.
Quindi bisogna pubblicare le foto dei propri figli sui social network con responsabilità?
No, personalmente ritengo che le foto dei minori non vadano affatto pubblicate su internet. Ciascuno è libero di condividere sulle piattaforme multimediali ciò che vuole della propria esistenza, ma decidere di pubblicare dati e informazioni sui propri figli è una scelta irresponsabile. Bisogna partire dal presupposto – tuttora da pochi compreso – che i c.d. social network non sono dei diari, ma delle società a scopo di lucro che traggono profitti dal trattamento e dalla cessione dei dati condivisi dagli utenti. Quanti sanno che fine fanno i dati che condividono sui social network, ad esempio?Ecco, condividere le foto dei propri figli minori sui social network significa consegnarle a totali sconosciuti. Non solo, condividere le foto dei propri figli minori significa rischiare che queste vengano viste e salvate da pedofili, che poi le fanno circolare modificate.
Cosa succede se qualcuno pubblica la foto di nostro figlio senza il nostro consenso?
In tal caso può configurarsi una vera e propria lesione del diritto di immagine del minore, con conseguenze sia civili che penali nei casi più gravi. A colui il quale si renda artefice di una pubblicazione dell’immagine di un minore senza il consenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, questi ultimi possono chiedere innanzitutto la rimozione della foto o del video, come pure il risarcimento dei danni non patrimoniali e, nel caso vi siano, anche di quelli patrimoniali.
Cosa succede nel caso di genitori separati?
Fra genitori separati o divorziati, normalmente, la responsabilità genitoriale viene esercitata separatamente per le questioni ordinarie e congiuntamente per le decisioni di carattere straordinario: pubblicare immagini dei propri figli minori su determinate piattaforme non può e non deve essere considerata come una decisione di carattere ordinario. Il genitore che unilateralmente decide di pubblicare immagini dei propri figli su internet senza l’espresso consenso dell’altro genitore, oltre a porre in pericolo e ad arrecare un potenziale danno ai propri figli, viola le norme sull’esercizio della responsabilità genitoriale!
Foggia,12 gennaio 2017 avv. Eugenio Gargiulo
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