giovedì 17 aprile 2014

Sesso con un minore in cambio di soldi: non è “induzione alla prostituzione” ma il più lieve reato di “atti sessuali con minorenne” !

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Sesso con un minore in cambio di soldi: non è "induzione alla prostituzione" ma il più lieve reato di "atti sessuali con minorenne" !

 

Colui che offre denaro o altri beni (ad esempio ricariche telefoniche, abiti) ad un minore allo scopo di ottenere un rapporto sessuale non commette il reato di "induzione alla prostituzione minorile".

 

È quanto ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza. In particolare, la Corte non ha ritenuto colpevole del reato di induzione alla prostituzione un uomo per il fatto di aver convinto tre minori a consumare con lui dei rapporti sessuali in cambio di alcune decine di euro. (Cass., sent. n. 16207 del il 14.04.2014)

 

In base al codice penale (Art. 600 bis, c. 1, cod. pen) , commette il reato di induzione alla prostituzione minorile chiunque:

A)  recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

B) favorisca, sfrutti, gestisca, organizzi o controlli la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto o ne tragga profitto in qualsiasi modo.

Tale reato è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

 

Secondo la Suprema Corte, affinché si possa parlare di induzione alla prostituzione minorile, è necessario che il soggetto spinga il minore ad avere rapporti sessuali non solo con se stesso, ma anche con altre persone: basterebbe, a tal fine, solo un'altra persona diversa da lui.

 

Qualora ciò non si verifichi, non si potrà parlare di induzione alla prostituzione, bensì di "atti sessuali con minorenne": reato punito con una pena ben più blanda (da 1 a 6 anni di carcere, oltre alla multa da 1.500 a 6.000, per chi che compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altri beni, anche solo promessi).

 

Mentre la prostituzione dei maggiorenni è lecita, quella minorile è vietata in quanto si presume che i minori non abbiano ancora la capacità di comprendere le implicazioni di una simile scelta. Il mancato completamento del processo di maturità rende il minore vittima per definizione, non in grado di gestire le pressioni mentali cui è sottoposto da chi ne desidera il corpo. È questo il ragionamento che porta a sostenere che il minore non compie una scelta libera e pertanto ha necessità di maggiore tutela.

Foggia, 17 aprile 2014                                    Avv. Eugenio Gargiulo

 

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