lunedì 28 aprile 2014

Se il pianoforte, la chitarra o qualsiasi altro oggetto rumoroso disturba il vicino,scatta il risarcimento del danno se si supera il limite di tollerabilità per le immissioni sonore!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Se il pianoforte, la chitarra o qualsiasi altro oggetto rumoroso disturba il vicino,scatta il risarcimento del danno se si supera il limite di tollerabilità per le immissioni sonore!

 

La Cassazione è recentemente ritornata sulle quotidiane beghe tra vicini e, in particolari, su quelle generate dai rumori molesti. Con un paio di sentenze dello scorso 24 aprile, i giudici della Suprema Corte hanno affrontato due classiche ipotesi: quella dello strumento musicale suonato in modo chiassoso e negli orari di riposo nonché quella di altri oggetti rumorosi come il tapis roulant, oggi sempre più frequente nelle abitazioni.

 

Nella prima pronuncia, si è posto il problema, di carattere civilistico, del risarcimento del danno per i suoni emessi dallo strumento musicale in misura superiore alla normale tollerabilità.

 

La Corte ricorda che, per far scattare l'indennizzo, bisogna valutare due elementi:

A) la durata delle immissioni rumorose

B) e se esse hanno superato il limite di normale tollerabilità 

 

Se tale valutazione dà esito positivo, si può chiedere il risarcimento per il danno non patrimoniale, un danno cioè non connotato da un valore economico o "di scambio", ma riconducibile – secondo le parole della Cassazione – alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dalla Costituzione (Art. 2 Cost) . In pratica, in tema di immissioni acustiche, vi è una lesione al diritto al riposo, svago, intrattenimento, nonché al diritto di usufruire liberamente, e senza limitazioni (rumorose), della propria abitazione.

 

Insomma, secondo la Cassazione esiste un vero e proprio diritto alla serenità domestica e alla vita di relazione che, nel caso di vicini rumorosi e maleducati, viene leso e va risarcito, benché non abbia, di per sé, una valenza economica. ( in tal senso Cass. sent. n. 9283 del 24.04.2014.)

 

Nella seconda sentenza, invece, i giudici hanno affrontato, da un punto di vista penale, il problema del reato di disturbo delle occupazioni e del riposto delle persone (Art. 659 cod. pen.)

 

Tenersi in forma col tapis roulant fa sì bene alla salute ma, a quanto pare, non a quella delle orecchie dei vicini di casa. Anche in questo caso, infatti, se il rumore supera la normale tollerabilità il vicino molestato può chiedere il risarcimento del danno, ma solo quello e non anche la sanzione penale se il rumore non viene percepito anche dagli altri condomini.

 

Infatti, per far scattare il reato di "disturbo delle occupazioni o del riposo" occorre disturbare un numero indeterminato di persone e non solo il condomino adiacente. Pur non essendo necessario, infatti, dare la prova dell'effettivo disturbo di più persone, il giudice deve comunque valutare se, almeno potenzialmente, il rumore è di tale intensità da dar fastidio non a una sola persona.

 

Se ciò non ricorre (si pensi al caso in cui il tapis roulant non venga sentito dai condomini dei piani superiori o, magari, nel caso in cui gli appartamenti adiacenti a quello del colpevole non sono abitati) non si può più agire in via penale. ( in tal senso Cass. sent. n. 17725 del 24.04.2014)

 

Nessuna sanzione penale è, dunque, possibile nei confronti di chi usa l'apparecchiatura da fitness se a lamentarsi è solo il vicino che vive nell'appartamento collocato al piano di sotto!

Foggia, 28 aprile 2014                                                Avv. Eugenio Gargiulo

 

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