martedì 15 aprile 2014

Non c’è bisogno di alcun permesso di costruire per la tenda-pergolato di copertura !

Da: avv. Eugenio Gargiulo ( eucariota@tiscali.it)

 

Non c'è bisogno di alcun permesso di costruire per la tenda-pergolato di copertura !

 

Non c'è bisogno di chiedere, al Comune, il permesso di costruire se si vuole montare, sul terrazzo, un pergolato a mo' di tenda, mediante una struttura fatta di due pali di legno, fissati al pavimento.

Tale copertura, infatti, non si deve considerare un intervento di ristrutturazione edilizia o un cambio di destinazione d'uso da una categoria all'altra, ma un semplice intervento di natura manutentiva rientrante nell'attività di edilizia libera.

 

Il chiarimento proviene da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato.

 

Nel caso deciso dai giudici amministrativi, l'interessato aveva fatto montare, sul proprio terrazzo, una struttura costituita da due pali poggiati sul pavimento e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in pvc ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadrati a riparo del telo retraibile.

 

Secondo la Corte, i pali di sostegno della struttura al pavimento del terrazzo dell'appartamento sono poggiati sul pavimento, e non sono pali ancorativi in modo fisso: ciò non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell'assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (retraibile a mezzo di motore elettrico).

 

La stessa deve, invece, qualificarsi alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'appartamento cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. ( in tal senso Cons. St. sent. n. 1777 dell'11.04.2014.)

Foggia, 15 aprile 2014                                                Avv. Eugenio Gargiulo

 

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