martedì 29 aprile 2014

In caso di gara tra due auto ferme al semaforo, anche senza un previo accordo sulla sfida, si rischia il carcere!

Da : avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

In caso di gara tra due auto ferme al semaforo, anche senza un previo accordo sulla sfida, si rischia il carcere!

 

Sbaglia chi ritiene che le corse tra auto – quelle sanzionate penalmente dal codice della strada (Art. 9 ter cod. str )– siano solo quelle organizzate sullo stile "Fast & Furious". Non è necessario il preventivo accordo tra i conducenti perché si rischi il carcere. Basta il semplice fatto di gareggiare. In questi casi, infatti, se i contendenti vengono "pizzicati" dalla polizia, non scatta il semplice eccesso di velocità, bensì il reato di "divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore".

 

A dirlo è una recentissima sentenza della Cassazione . Si applica, dunque, la sanzione penale e non quella amministrativa per chi partecipa alla gara di velocità tra due auto. La competizione clandestina va ora considerata un delitto per l'alta pericolosità che essa comporta sia per i conducenti che per il traffico. ( in tal senso Cass. sent. n. 17811 del 28.04.14.)

 

Secondo la Corte, per integrare il rato in commento è sufficiente il semplice fatto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, senza bisogno che vi sia, tra i contendenti, un previo accordo organizzativo.

 

Basta insomma, la semplice coscienza di gareggiare, mettendo, in tal modo, in pericolo l'incolumità pubblica. Per cui non vi sarebbe reato per Tizio qualora questi, pur procedendo a velocità spedita, venga inseguito da Caio il quale, unilateralmente, ha intenzione di superarlo a mo' di sfida.

 

Resta fermo che l'organizzazione di una gara tra auto è sanzionata in modo più grave da una diversa norma. (Art. 9 bis cod. str.)

 

Ma per il reato di "divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore" è necessario e sufficiente che i conducenti dei veicoli pongano in essere (volontariamente) una competizione in velocità tentando di superarsi e di prevalere, mentre non è affatto richiesto un preventivo accordo per effettuare la gara!

Foggia, 29 aprile 2014                                                Avv. Eugenio Gargiulo

 

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