mercoledì 2 aprile 2014

Commette un reato penale il maestro che faccia “grugnire” l’ alunno impertinente!

Da: avv. Eugenio Gargiulo ( eucariota@tiscali.it)

 

Commette un reato penale il maestro che faccia "grugnire" l' alunno impertinente!

 

L'alunno di sette anni l'aveva offeso e deriso facendo il verso del maiale davanti alla classe così il maestro gli ha dato "una lezione": l'ha costretto a mettersi a terra a quattro zampe e a grugnire. Si tratta di un comportamento, quello dell'insegnante, che, secondo la Cassazione, sentenza 15149/2014, rappresenta un abuso dei mezzi di correzione, reato punito dall'articolo 571 del codice penale

 

La Corte ha quindi reso definitiva la condanna a due mesi (sospesa con la condizionale) e al risarcimento dei danni in sede civile (e al pagamento delle spese di giudizio di 3.500 euro) di un insegnante, oggi cinquantenne, che al momento del fatto, nel 2006, stava facendo una supplenza in una scuola elementare di Bagheria (Palermo),

 

Secondo la Sesta sezione penale - si legge nella sentenza 15149, che si riferisce all'udienza del 19 marzo - il maestro ha commesso "una prevaricazione" e oltretutto ha sbagliato a rispondere ad un atto da lui percepito come "bullistico" con una imposizione del potere.

 

Nel ricorso l'uomo, attraverso il suo avvocato, aveva sostenuto che, considerato "il contesto culturale-ambientale" della scuola, "la lezione di forte contenuto simbolico" imposta all'alunno, che aveva "gravemente compromesso la credibilità dell'insegnante" davanti alla classe, avesse finalità educative e fosse adeguata alle esigenze. I giudici, nella sentenza, ammettono che il comportamento del bambino avesse "certamente messo in crisi la sua credibilità di docente", ma evidenziano come rispondere con lo stesso dileggio "all'impertinente offesa" abbia avuto "una ben più accentuata ripercussione sul piano psicologico" del bambino e anche "sulla sfera dell'onorabilità, che è patrimonio anche dei minori".

 

Inoltre secondo la Corte "appare del tutto fuori centro il riferimento fatto dal ricorrente al contesto bullistico, alimentato dall'area territoriale mafiosa, in cui a suo avviso andava inquadrata la condotta". Si tratta - per la Cassazione - di un'osservazione "non solo palesemente avventata, avuto riguardo della tenera età della persona offesa, ma comunque espressione della distorta idea che di fronte a simili contesti 'bullisticì possa reagirsi con metodi che finiscono per rafforzare il convincimento che i rapporti relazionali (scolastici o sociali) debbano essere risolti sulla base di rapporti di forza o di potere".

Foggia, 2 aprile 2014                                                              Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

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