martedì 25 marzo 2014

Commette “favoreggiamento” e non “concorso nel reato” la madre del “pusher” che getta la droga nel wc all'arrivo degli agenti!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Commette "favoreggiamento"  e non  "concorso nel reato" la madre del "pusher" che getta la droga nel wc all'arrivo degli agenti!

 

Il convivente dello spacciatore risponde del reato connesso alla detenzione se dà un contributo alla gestione o al traffico delle sostanze: insufficiente l'accertamento limitato all'irruzione della polizia

Pertanto, il convivente del pusher che all'arrivo degli agenti butta la droga nel bagno risponde del reato di favoreggiamento e non necessariamente di concorso nella detenzione visto che non c'è prova che abbia contribuito alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito.

 

Lo ha sancito la Corte di cassazione con la recentissima sentenza 12997 del 19 marzo 2014.

Per la quarta sezione penale sbaglia la Corte d'appello di Roma che ha condannato la madre dello spacciatore per concorso in detenzione al fine di spaccio di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente di tipo marijuana e hashish che è stata gettata dalla donna nel water all'arrivo della polizia giudiziaria.

 

Secondo Piazza Cavour la Corte capitolina ha fondato la colpevolezza della donna su di un'unica circostanza che costituisce un comportamento non meramente passivo, ovvero nella dispersione della droga nel bagno, che di per sé non sarebbe significativa del concorso nel reato: al riguardo, la Suprema corte ha osservato che "in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone nel reato va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone è richiesto un contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino la detenzione, l'occultamento e il controllo della droga, assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare".

 

E ancora, il convivente del soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività.

 

Pertanto, per ritenere il concorso è necessario accertare che il convivente con il detentore della droga abbia positivamente contribuito alla custodia della sostanza e alla gestione del traffico illecito di spaccio posto in essere dal correo. Nel caso esaminato, tale accertamento è mancato, visto che si è potuto solo fondare nell'immediatezza degli eventi (intervento degli agenti) e dall'intento di evitare l'arresto del figlio. Per questo, alla Corte romana il nuovo giudizio.

Foggia, 25 marzo 2014                                                           Avv. Eugenio Gargiulo

 

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