lunedì 24 febbraio 2014

La pubblicazione sul giornale di una notizia lesiva dell’onore di una persona è lecita se il giornalista ha verificato la veridicità della stessa!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

La pubblicazione sul giornale di una notizia lesiva dell'onore di una persona è lecita se il giornalista ha verificato la veridicità della stessa!

 

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare la veridicità della notizia; adempiuto a tale onere, la pubblicazione è lecita.

 

Il diritto di cronaca consente ai giornalisti di pubblicare e divulgare una notizia lesiva dell'onore altrui ma solo se ricorrono tre condizioni:

1) la verità oggettiva o presunta purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca da parte del giornalista;

2) la sussistenza di un interesse pubblico all'informazione e alla divulgazione di tale notizia;

3) la forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione. Il giornalista, quindi, non deve lanciarsi in invettive personali o in giudizi particolarmente acri.

 

Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza di qualche giorno fa. (Cass. sent. n. 4068/14 del 20.02.2014)

 

Secondo la Suprema Corte, la pubblicazione di una notizia lesiva dell'onore non è vietata – e, quindi, non costituisce illecito – se detta informazione sia vera (o comunque frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), vi sia un interesse pubblico per la divulgazione e, infine, se l'esposizione della stessa rispetti i limiti della continenza.

 

Qualora, pertanto, il giornalista pubblichi una notizia lesiva dell'altrui onore, pur non avendo alcuna prova di ciò che afferma, commette illecito.

 

Il commentatore ha solo l'obbligo di mettere in evidenza che la verità si limita alla notizia, indicando, se possibile, le fonti ove ha appreso l'informazione.

Foggia, 24 febbraio 2014                                            Avv. Eugenio Gargiulo

 

Nessun commento:

Posta un commento