Con riferimento alle numerose richieste degli operatori, pervenute al GSE, in merito ai criteri di applicazione della maggiorazione di 5 centesimi di euro/kWh, prevista dall’art. 14, comma 1, lett. c) del DM 5 maggio 2011, il Gestore ha chiarito che la maggiorazione è applicabile in caso di interventi di bonifica effettuati dopo la data di entrata in vigore del Decreto (13 maggio 2011).
Per tener conto dell’avvicendamento normativo, a cavallo tra il DM 6 agosto 2010 (terzo conto energia) e il DM 5 maggio 2011 (quarto conto energia), assolutamente non prevedibile ai fini della programmazione degli interventi da parte degli operatori, il GSE ha comunicato la parziale modifica di quanto indicato nelle Regole Applicative, la maggiorazione sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25 agosto 2010, data di entrata in vigore del DM 6 agosto 2010 e il 13 maggio 2011, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro e non oltre il 30 giugno 2012.
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