venerdì 6 maggio 2011

D'Amico Marilisa - Convegno Assoedilizia 4 maggio 2011, Cedolare secca affitti - Sintesi dell'intervento.

------Messaggio originale------
Oggetto: D'Amico Marilisa - Convegno Assoedilizia 4 maggio 2011, Cedolare secca affitti - Sintesi dell'intervento.
Inviato: 6 Mag 2011 09:33


Cari amici,sono intervenuta con grande piacere al convegno di Assoedilizia  dedicato al tema della cedolare secca focalizzando la mia relazione su  tre punti specifici.

n primo profilo riguarda l'esclusione delle persone giuridiche dall'ambito applicativo della disciplina: l'inquilino che ha ricevuto in locazione l'immobile da parte di una persona fisica potrà valersi dei benefici che il regime della cedolare secca comporta, non potrà goderne invece chi ha ricevuto in locazione da parte di una società.La scelta del legislatore, sotto questo profilo, appare dunque discutibile soprattutto perché una considerevole parte delle locazioni vede ormai come locatori delle società.Si propone quindi di estendere anche alle persone giuridiche la possibilità di avvalersi del regime della cedolare secca.Inoltre per eliminare ogni profilo di discriminazione si propone l'eliminazione dell'ultimo comma dell'art. 3 in materia di sospensione degli aggiornamenti inclusa la variazione dell'Istat.Un ulteriore punto riguarda il rapporto tra la cedolare secca e il principio di progressività. Poiché la cedolare secca conviene soprattutto ai soggetti che presentano in sede di dichiarazione dei redditi una base imponibile alta e poiché i canoni di locazione sono tassati sulla base di un'aliquota fissa e non progressiva si potrebbe ipotizzare una violazione dei principi costituzionali in materia tributaria. Non pare tuttavia sussistere una diretta violazione dell'art. 53 della Costituzione in quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio della progressività riguarda "il sistema tributario in genere e non i singoli tributi." In altre parole, la progressività non rappresenta una regola precettiva idonea a condizionare in modo rigoroso il legislatore ordinario, bensì enuncia un obiettivo generale ed indeterminato verso il quale l'azione legislativa deve orientarsi.

Infine, nel terzo punto della mia relazione, ho analizzato il  trattamento sanzionatorio introdotto dal decreto legislativo. Le  autorità giudiziarie hanno a varie riprese prospettato la violazione  degli artt. 3, 24 e 41 Cost.

Con particolare riferimento a  quest'ultimo profilo, i giudici hanno osservato come la decisione di  fare della registrazione (finalizzata all'imposizione tributaria) un  requisito di validità del contratto si tradurrebbe in un limite  all'autonomia contrattuale, diritto fondamentale strumentale alla  libertà di iniziativa economica.

La Corte costituzionale, tuttavia, si  è pronunciata nel senso della inammissibilità delle questioni di  legittimità sollevate, ritenendo sussistenti, nelle ordinanze, un  difetto di motivazione.

La Corte, quindi, quantomeno sotto il profilo  della violazione dell'art. 41 Cost., non è mai entrata nel merito  della questione.

L'incontro organizzato da Assoedilizia si è rivelato, come di  consueto, un proficuo momento di analisi ed approfondimento al quale  ho partecipato con grande piacere e del cui invito ringrazio il  Presidente Avv. Achille Colombo Clerici.

Buon lavoro a tutti,Marilisa D'Amico

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