mercoledì 12 gennaio 2011

Cedolare secca affitti - Sanzione per omessa registrazione - Criticita'- Assoedilizia Colombo Clerici al Governo: sanzione va subordinata alla evasione fiscale sostanziale.

A s s o e d i l i z i a
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Nel corso del consiglio direttivo di FEDERLOMBARDA EDILIZIA tenutosi ieri sera si e' rilevato che l'ottavo comma dell'art. 2 dello schema di decreto legislativo in materia di Federalismo fiscale municipale, in fase di approvazione da parte del Governo,prevede semplicisticamente pesanti sanzioni ( consistenti in un mutamento gravemente peggiorativo del contenuto del contratto) per i contratti di locazione abitativi non regolarmente registrati nei termini di legge.

Per il passato e' prevista una sanatoria a condizione che gli stessi siano stati regolarizzati entro la data del 31 dic. 2010.

A parte la questione relativa a questo termine di "sanatoria" che andrebbe aggiornato, visto che l'approvazione della norma non e' ancora intervenuta, si presentano alcune criticita':

-dalla formulazione del testo sembra ricavarsi che per il futuro a far scattare la pesante conseguenza sanzionatoria basti un semplice ritardo nella registrazione del contratto( e il ravvedimento operoso?).

-inoltre, poiche' non sussiste una necessaria corrispondenza tra omessa registrazione ed evasione fiscale, potra' benissimo darsi che possano scattare le conseguenze sul piano sanzonatorio anche di fronte al pieno assolvimento dell'obbligo fiscale sostanziale da parte del locatore, il quale sia incorso in una omissione di registrazione, ancorche' causata da disguido o errore.

In altri termini l'omessa registrazione del contratto puo' rappresentare la spia dell'evasione tributaria, ma non ne e' di certo la prova.


Dichiarazione del presidente di Assoedilizia e vice presidente di Confedilizia Achille Colombo Clerici:

« Chiediamo che il Governo, nel varare il decreto legislativo, non solo precisi meglio, al fine di evitare equivoci interpretativi, quando scatta la misura sanzionatoria prevista all'ottavo comma dell'art.2 in questione, ma subordini l'applicazione della sanzione stessa, non solo all'omessa registrazione del contratto, ma altresi' al mancato pagamento delle imposte sui redditi, che costituisce l'evasione fiscale sostanziale cui deve riferirsi la sanzione. »
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