mercoledì 5 gennaio 2011

Aduc Immobili – Tarsu e autodenuncia di occupazione-detenzione: si avvicina il termine di scadenza. Che fare

Qui il comunicato online:
http://www.aduc.it/comunicato/aduc+immobili+tarsu+autodenuncia+occupazione_18588.php
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Aduc Immobili – Tarsu e autodenuncia di occupazione-detenzione: si avvicina il termine di scadenza. Che fare

Firenze, 5 Gennaio 2011. Ogni anno, il 20 gennaio, scade il termine per presentare l'autodenuncia di occupazione o detenzione dell'unita' immobiliare ai fini del calcolo della tassa sui rifiuti (Tarsu). La denuncia deve essere presentata non solo quando l'occupazione dell'immobile sia iniziata ex novo l'anno precedente (c.d. denuncia di occupazione) ma anche quando, nel corso di quell'anno, si siano verificati eventi idonei a modificare l'importo della Tarsu (c.d. denuncia di variazione); si pensi all'aumento del numero dei componenti del nucleo familiare che comporta una rideterminazione della tassa.
Si tratta di un termine perentorio il cui mancato rispetto comporta sanzione per omessa presentazione della denuncia.
Tutti coloro che nel 2009 hanno iniziato ad occupare un immobile (per averlo acquistato, preso in locazione, per avere l'usufrutto o ad altro titolo) devono denunciare tale fatto al Comune di residenza compilando un apposito modulo che, per legge, deve essere predisposto dal Comune interessato. Stesso discorso per chi debba presentare una denuncia di variazione.
Molte amministrazioni comunali spediscono un avviso per ricordare ai residenti questa incombenza. Molte altre, invece, non fanno nulla. In ogni caso e' obbligo del cittadino attivarsi per presentare in tempo la domanda al fine di evitare l'applicazione di more e sanzioni. In pratica e' necessario rivolgersi all'ufficio comunale competente (solitamente quello tributi e fiscalita' locale).
E' fondamentale, per una corretta applicazione del tributo e di conseguenza per sapere se si ha diritto a riduzioni o esenzioni, consultare il regolamento comunale sulla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La richiesta di pagamento del tributo nei casi di omessa o incompleta dichiarazione (il c.d. avviso di accertamento) deve essere notificata entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione andava effettuata (1).
Ricordiamo infine che dopo una sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2009, sulla Tarsu non può essere applicata l'IVA, ma sono pochi i Comuni che non la applicano (Roma tra questi), sicche' laddove venisse fatto sarebbe lecito chiederne il rimborso tramite una raccomandata A/R di messa in mora (2).
Qui la situazione sui tentativi del Governo di eludere la sentenza della Corte Costituzionale e continuare a fa pagare l'Iva:
http://avvertenze.aduc.it/comunicato/iva+non+dovuta+sui+rifiuti+governo+non+vuole_17921.php
(1) http://sosonline.aduc.it/scheda/tributi+locali+ici+tarsu+tosap+nuove+regole+sugli_12779.php
(2) http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora_8675.php

Alessandro Gallucci, legale Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it
Email aduc@aduc.it
Tel. 055290606
Ufficio stampa: Tel. 055291408

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