lunedì 2 agosto 2010

SCIA - Segnalazione certificata di inizio attivita' in edilizia - Ministro Alfano - Valutazione del presidente di Assoedilizia Achille Colombo Clerici

A s s o e d i l i z i a


A proposito della introduzione della Scia nel campo edilizio il presidente di Assoedilizia dichiara:

« La SCIA applicata al settore edilizio sostanzialmente non modifica alcunche' rispetto alla disciplina precedente, gia' alleggerita di una serie di passaggi procedimentali, per le opere minori, a seguito della riforma introdotta nella primavera scorsa.

Rischia di complicare la vita ai proprietari ligi alle leggi e di favorire i malintenzionati.

Sul piano dell'efficacia anticiclica nessun impatto rilevante. Diversamente sarebbe stato se il provvedimento avesse contemplato gli interventi ammissibili in deroga sulla base della prima formulazione del piano casa del Governo : almeno quanto ad ampliamenti di superficie utile di calpestio di tutti gli immobili non comportanti incremento volumetrico.

Cosi' non è stato : e stiamo rincorrendo un obiettivo perduto con misure dagli incerti effetti positivi.

Se questa normativa si dovesse applicare alla SuperDia contemplante nuovi volumi, il che non è da escludersi ove la Scia fosse ammissibile per l'intero comparto dell'edilizia, perche' gli indici del piano urbanistico non rappresentano nemmeno indirettamente una forma di contingentamento.

Questo suppone l'applicazione del criterio "qui primi veniunt", mentre l'indice volumetrico o superficiario costituisce il riconoscimento aprioristico ed originario di uno jus aedificandi codificato.

Se dunque la Scia dovesse applicarsi anche alla SuperDia
immaginiamo quali mai problemi si potrebbero creare per la collettivita' di fronte ad interventi diciamo avventati.

La questione, per rispondere al Ministro Alfano, è che non si tratta solo di un rapporto tra l'Amministrazione pubblica ed il costruttore: per cui si risolve tutto in un fatto di assunzione di "responsabilita" da parte di quest'ultimo.

La questione è che lo Stato e la P.A. sono garanti, di fronte agli altri cittadini terzi, della legittimita' delle opere edilizie che intervengono sul territorio : e non si puo' istituzionalizzare una loro "latitanza" di fatto , sia pure per impossibilita', come quando si sente parlare di controlli per campione e trincerarsi dietro il paravento della responsabilita' di chi costruisce. »
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