giovedì 15 aprile 2010

Aduc-Osservatorio Firenze. Presentato esposto-denuncia contro Ufficio Anagrafe per interruzione di servizio

Qui il comunicato online:
http://www.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+presentato+esposto_17363.php
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Aduc-Osservatorio Firenze. Presentato esposto-denuncia contro Ufficio Anagrafe per interruzione di servizio

Firenze, 15 Aprile 2010. Come annunciato (1), abbiamo oggi inviato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze un esposto denuncia contro l'Ufficio Anagrafe di Piazza Libertà per interruzione di pubblico servizio. Dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini, abbiamo verificato che l'Anagrafe in questione non rispetta gli orari di apertura, chiudendo arbitrariamente anche 45 minuti in anticipo sull'orario di chiusura.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE
Esposto - denuncia

Il sottoscritto, Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle (Bari) il 20 febbraio 1953, in conto proprio e nella sua qualita' di presidente dell'Aduc (Associazione Diritti Utenti e Consumatori) con sede in via Cavour 68, 50129 Firenze (tel.055290606, fax 0552302452, E-mail aduc@aduc.it, portale Internet http://www.aduc.it), presso cui elegge domicilio
Espone quanto segue

IN FATTO
Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni da cittadini indignati, il sig. Pietro Moretti, vicepresidente Aduc, nato a Pisa il 1.5.1975 e residente a Firenze, ha verificato e confermato che l'ufficio Anagrafe del Comune di Firenze locato in p.zza della Libertà anticipa arbitrariamente la chiusura al pubblico. Nonostante l'ufficio debba stare aperto dalle 8.30 alle 13.00, come indicato anche sul sito Internet del Comune (allegato 1), il giorno 14 aprile 2010 alle ore 12.20 il sig. Moretti ha verificato che l'Anagrafe di P.zza Libertà era gia' chiusa: era stato disattivato il distributore di numerini. Alle proteste dei cittadini presenti, uno dei quali aveva preso un permesso dal lavoro per fare un certificato anagrafico, un impiegato del Comune ha detto a tutti di "arrivare prima" la prossima volta. All'interno dell'ufficio, che ha diversi sportelli, c'erano al massimo dieci persone, un numero che non giustifica -semmai questo comportamento possa essere giustificato- l'ecceziona
lita'
di una chiusura anticipata. E in ogni caso non c'era alcun cartello o avvertimento ne' all'interno dell'ufficio, ne' sul sito Internet del Comune. Anche l'Urp del Comune, contattata per telefono, indica l'orario di chiusura alle ore 13.
Di fatto, risulta interrotto non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso, fattispecie di cui all'art. 340 c.p.., con grave danno per i cittadini.

IN DIRITTO
- Come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, la sistematicità nell'alterare l'orario di apertura non può essere interpretata come mera inosservanza del dovere di rispettare l'orario di apertura, ma integra, ai sensi dell'art. 340 c.p., il reato di interruzione di pubblico servizio, allorché in concreto la funzionalità del servizio abbia subito notevoli disfunzioni da tale condotta la quale, pur se ascrivibile ad una negligenza e a un disordine nella organizzazione del lavoro, non per tale motivo può essere ascritta a colpa, essendo invece espressione di una volontà sistematica di non rispettare il dovere imposto dalle prescrizioni relative all'esercizio del servizio, indipendentemente dalle ragioni che possano averlo determinato (vedi Cassazione penale sez. VI n. 26934/2005).
- In tema di interruzione di pubblico ufficio o servizio, il turbamento della regolarità del servizio pubblico si realizza anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente, incidendo sui mezzi o le misure organizzative apprestati per il regolare funzionamento dell'ufficio o del servizio (nella specie, la Corte di merito, con accertamento di fatto insindacabile perché correttamente condotto, ha ritenuto che le assenze della ricorrente - responsabile dell'ufficio di collocamento comunale - abbiano determinato una disfunzione generale dell'ufficio, al quale la medesima era l'unica preposta, mediante la sistematica inosservanza, nell'arco settimanale, dell'orario di servizio, con sfalsamenti anche di un'ora). (Vedi Cassazione penale sez. II del 20/04/2001).
- In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, l'art. 340 c.p. è teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso. (vedi Cassazione penale sez. VI n. 22422/2001)
- La giurisprudenza con riguardo all'elemento soggettivo in relazione alla fattispecie di cui all'art. 340 c.p. è ormai costante nel senso di ritenere sufficiente anche soltanto la consapevolezza da parte dell'agente che il proprio comportamento possa determinare gli effetti previsti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio. Ad integrare il delitto di cui all'art. 340 c.p. non è quindi richiesto il dolo diretto o intenzionale, tipico di chi ha agito con lo scopo precipuo di interrompere o turbare il servizio, ma è sufficiente il dolo indiretto o eventuale, vale a dire la semplice rappresentazione che l'azione sia idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa, con conseguente accettazione ed assunzione del rischio della verificazione di esso.
Tale principio viene anche spesso espressamente enunciato: in riferimento, v. Sez. VI, 8 aprile 2003, Roggero, in C.E.D. Cass., n. 226663 per ciò che concerne la rilevanza del dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verificazione di esso; nello stesso senso, Sez. VI, 26 maggio 2003, Manna, ivi, n. 227032, secondo la quale la consapevolezza dell'agente che il proprio comportamento determini l'interruzione o il turbamento di un servizio pubblico o di pubblica necessità opera anche in via di mera possibilità. Pronunce difformi sono rare e risalenti ormai nel tempo.
- In relazione all'idoneità della condotta a determinare gli effetti propri della fattispecie di cui all'art. 340 c.p. si abbia riguardo a Sez. VI, 19 aprile 2000, Cannata, in C.E.D. Cass., n. 220748 e per alcuni casi Sez. VI, 30 marzo 2000, Macaluso, ivi, n. 217702; Sez. VI, 10 aprile 1989, Sardella, ivi, n. 181952.
Si veda poi Sez. VI, 18 marzo 1996, Sabella, in C.E.D. Cass., n. 205079, per ciò che concerne la distinzione del reato ad oggetto con la fattispecie di cui all'art. 331 c.p.

Tanto si espone affinché la Ill.ma Procura di Firenze indaghi e valuti se procedere o meno qualora si ravvisino gli estremi per il reato di cui all'art. 340 c.p. Chiede di essere informato, ex art. 406 III° comma c.p.p. , di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini. Chiede, altresì, di essere avvisato, ex art.408 II° comma c.p., di un'eventuale richiesta di archiviazione.

(1) http://www.aduc.it/comunicato/aduc+osservatorio+firenze+ufficio+anagrafe+non_17357.php

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
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