mercoledì 24 dicembre 2008

Segnalazioni e Reclami al Garante: Cosa fare quando la risposta non arriva

Come ci è stato spesso segnalato, quando addetti ai lavori, consulenti o imprenditori, ma anche cittadini, hanno necessità di rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere dei chiarimenti in merito a specifiche applicazioni della normativa, per segnalazioni riguardanti casi di violazione della privacy, per presentare ricorsi o per sporgere reclami, la maggioranza di questi deve suo malgrado constatare che assai raramente l'Autorità provvede in modo attivo una risposta individuale o si pronuncia in merito, per cui ad una iniziativa del genere, spesso segue il semplice silenzio.
Anche se quando lo Stato istituì il Garante della Privacy con la Legge 675/96, tra i compiti che assegnava all'Autorità, enumerati all'articolo 31 della stessa legge fu incluso quello di "ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati"  e  "provvedere sui ricorsi presentati", è pur vero che la canalizzazione verso l'unica sede centralizzata del Garante di migliaia e migliaia fra reclami, segnalazioni, ricorsi, richieste di chiarimenti, etc. , provenienti da aziende e consulenti cosiccome da privati cittadini, non poteva ragionevolmente sortire un effetto diverso.
Tale situazione "a collo di bottiglia" , spiega perchè anche lo stesso Legislatore abbia messo le mani avanti quando, nel testo vigente del Dlgs 196/2003 sotto l'articolo 150, relativo ai provvedimenti a seguito di ricorso, provvidenzialmente abbia prescritto che il Garante, "assunte le necessarie informazioni, se ritiene fondato il ricorso…….(omississ). La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta  giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto".
Ecco quindi spiegato una logica motivazione per cui il Garante per la Privacy sia in grado di riscontrare solo pochi tra i casi più significativi ed importanti fra gli innumerevoli di cui invece è esso destinatario.
Tornando sull'articolo 31 della Legge 675/1996, riguardante i compiti che lo Stato attribuì all'Autorità per la Privacy, riteniamo opportuno rimarcare che al comma d) , il Legislatore precisò che il Garante avrebbe dovuto "ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento", per cui, sottoporre i propri reclami, segnalazioni, ricorsi, richieste di chiarimenti ed altro, preventivamente ad una associazione di categoria specifica del settore quale lo è Federprivacy, rappresenta un salvacondotto fondamentale per chi si attiva allo scopo di  tutelare i propri diritti o per adempiere correttamente ad una prescrizione di legge, e ha necessità di avere una risposta, senza l'impressione di aver messo un messaggio dentro ad una bottiglia gettata nell'oceano.  
Federprivacy garantisce di provvedere riscontro ad ogni singola segnalazione ricevuta, affidandone subito al proprio staff la gestione iniziale in modo da fornire già tempestivamente un primo parere, mentre successivamente, se opportuno, può rappresentare il caso (singolo o plurimo per analogia di casistiche) al Garante per la Privacy, facendosi portavoce degli interessati a nome dei propri associati, potendo quindi contare su una rappresentatività e su una presa in considerazione assai maggiore rispetto a chi si prenda la briga di  rivolgersi al Garante come singolo cittadino.
Attualmente è possibile inviare le proprie segnalazioni a Federprivacy per fax al n. 055/5609184 , per email all'indirizzo segnalazioni@federprivacy.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo , per posta scrivendo alla Casella Postale 4186 – Cap 50135 Firenze , oppure più semplicemente dal portale www.federprivacy.it , compilando il form nella apposita sezione accessibile dal menù principale del sito web.  
Come ci è stato spesso segnalato, quando addetti ai lavori, consulenti o imprenditori, ma anche cittadini, hanno necessità di rivolgersi al Garante della Privacy per ottenere dei chiarimenti in merito a specifiche applicazioni della normativa, per segnalazioni riguardanti casi di violazione della privacy, per presentare ricorsi o per sporgere reclami, la maggioranza di questi deve suo malgrado constatare che assai raramente l'Autorità provvede in modo attivo una risposta individuale o si pronuncia in merito, per cui ad una iniziativa del genere, spesso segue il semplice silenzio.
Anche se quando lo Stato istituì il Garante della Privacy con la Legge 675/96, tra i compiti che assegnava all'Autorità, enumerati all'articolo 31 della stessa legge fu incluso quello di "ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati"  e  "provvedere sui ricorsi presentati", è pur vero che la canalizzazione verso l'unica sede centralizzata del Garante di migliaia e migliaia fra reclami, segnalazioni, ricorsi, richieste di chiarimenti, etc. , provenienti da aziende e consulenti cosiccome da privati cittadini, non poteva ragionevolmente sortire un effetto diverso.
Tale situazione "a collo di bottiglia" , spiega perchè anche lo stesso Legislatore abbia messo le mani avanti quando, nel testo vigente del Dlgs 196/2003 sotto l'articolo 150, relativo ai provvedimenti a seguito di ricorso, provvidenzialmente abbia prescritto che il Garante, "assunte le necessarie informazioni, se ritiene fondato il ricorso…….(omississ). La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta  giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto".
Ecco quindi spiegato una logica motivazione per cui il Garante per la Privacy sia in grado di riscontrare solo pochi tra i casi più significativi ed importanti fra gli innumerevoli di cui invece è esso destinatario.
Tornando sull'articolo 31 della Legge 675/1996, riguardante i compiti che lo Stato attribuì all'Autorità per la Privacy, riteniamo opportuno rimarcare che al comma d) , il Legislatore precisò che il Garante avrebbe dovuto "ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento", per cui, sottoporre i propri reclami, segnalazioni, ricorsi, richieste di chiarimenti ed altro, preventivamente ad una associazione di categoria specifica del settore quale lo è Federprivacy, rappresenta un salvacondotto fondamentale per chi si attiva allo scopo di  tutelare i propri diritti o per adempiere correttamente ad una prescrizione di legge, e ha necessità di avere una risposta, senza l'impressione di aver messo un messaggio dentro ad una bottiglia gettata nell'oceano.  
Federprivacy garantisce di provvedere riscontro ad ogni singola segnalazione ricevuta, affidandone subito al proprio staff la gestione iniziale in modo da fornire già tempestivamente un primo parere, mentre successivamente, se opportuno, può rappresentare il caso (singolo o plurimo per analogia di casistiche) al Garante per la Privacy, facendosi portavoce degli interessati a nome dei propri associati, potendo quindi contare su una rappresentatività e su una presa in considerazione assai maggiore rispetto a chi si prenda la briga di  rivolgersi al Garante come singolo cittadino.
Attualmente è possibile inviare le proprie segnalazioni a Federprivacy per fax al n. 055/5609184 , per email all'indirizzo segnalazioni@federprivacy.it Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo , per posta scrivendo alla Casella Postale 4186 – Cap 50135 Firenze , oppure più semplicemente dal portale www.federprivacy.it , compilando il form nella apposita sezione accessibile dal menù principale del sito web.