sabato 20 ottobre 2007

Monito ANCI: Multe autovelox nulle


Più trasparenza  da parte delle amministrazioni comunali nell'utilizzo dei servizi  di autovelox: il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale  "Tutela del Consumatore" di Italia dei Valori, segnala un importante  nota dell'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni), sulle modalità  di affidamento in appalto a società terze dei servizi di rilevamento  della velocità: l'accertamento delle infrazioni può essere svolto  solo dagli organi di polizia stradale e le ditte appaltatrici non possono  percepire percentuali sulle multe. 


Lecce,  21 ottobre 2007       Come a molti  automobilisti è tristemente noto, molte amministrazioni comunali sono  solite utilizzare apparecchiature autovelox in appalto a ditte fornitrici  per la rilevazione della velocità nei propri territori.

Non è raro,  infatti, che tali apparecchiature vengano istallate su autovetture non  di proprietà dei Comuni, che affidano in appalto il servizio a società  terze le quali dovrebbero svolgere solo le operazioni diverse dall'accertamento  che spetta, in maniera esclusiva, solo agli Organi di polizia stradale,  come il Codice della Strada prevede.

Ai fini della  trasparenza e del corretto agire amministrativo, le procedure di rilevazione  ed accertamento dovrebbero essere svolte, quindi, dai soli organi deputati  a farlo, mentre l'utilizzo improprio di autovetture cosiddette "civetta"  di proprietà di società appaltatrici che ospitano a bordo operatori  diversi dagli agenti di polizia municipale sembrerebbe un'attività  a dir poco impropria e irrispettosa di quelle regole fondamentali dettate  dal codice della strada ma ancor più del corretto agire e della trasparenza  amministrativa.  

La suindicata  prassi a dir poco scorretta, se non illegale, è stata più volte segnalata  anche in alcuni Comuni della Provincia di Lecce, dallo "Sportello  dei Diritti" di cui è delegato l'assessore Carlo Madaro.

L'ultima  nota dell'ANCI, di seguito riportata, che ha un valore meramente persuasivo,  illustra in maniera illuminante le modalità di svolgimento dell'attività  di rilevazione con autovelox mediante apparecchiature in appalto e l'entità  del corrispettivo da versare alle società appaltatrici, il quale per  ovvie ragioni non dovrebbe essere costituito da una percentuale sull'importo  delle multe.   

Il Componente del Dipartimento Tematico Nazionale  "Tutela del Consumatore"

Giovanni D'AGATA
<dagatagiovanni@virgilio.it>


Esternalizzazione  servizio velox - Comunicato ANCI del 05-10-2007 
 
Circolazione  stradale - Servizio di accertamento delle violazioni al CdS: nota ANCI  
  

A seguito di  numerose richieste pervenute all'Associazione sulla possibilità di  ricorrere alla procedura d'appalto per l'affidamento del servizio  di accertamento delle violazioni al CdS mediante l'utilizzo di apparecchiature  fisse di rilevazione delle infrazioni, l'ANCI precisa che "l'accertamento  delle violazioni in materia di circolazione stradale ricade tra le attività  previste dall'art. 11 comma 1 lettera a), del Codice della Strada  e costituisce servizio di polizia stradale. Come tale  – si legge nella nota - non può essere delegata a terzi, pena la  nullità giuridica degli accertamenti. Il comma 4 dell'art. 345 del  Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada prevede espressamente  la "gestione diretta" da parte degli Organi di polizia stradale  delle apparecchiature destinate al rilevamento delle infrazioni, nulla  dice sulla natura del titolo o del possesso.

E' pertanto  legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente omologate,  prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività puramente  manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione, purché le stesse  apparecchiature siano nella disponibilità dell'Organo di polizia  stradale.

Resta ferma  la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che concorrono  alla formazione dell'atto pubblico, quali la convalida dell'accertamento  e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle disposizioni che  tutelano la riservatezza.  

Possono invece  essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo degli Organi  di polizia stradale le attività puramente manuali quali rimozione e  sostituzione dei rullini, sviluppo e stampa dei fotogrammi, masterizzazione  dei dati relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando  la notificazione nelle forme fissate dall'art. 201, comma 3, CdS.

Qualora le  operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a privati,  devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy,  fatte proprie dal Ministero dell'Interno e diramate con circolare  prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999.

Per quanto  attiene il corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario dell'appalto,  si suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base al  costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata.

Si deve tener  conto infatti che le attività che conseguono all'accertamento di  una violazione al Codice della Strada, rientrano tra "le spese di  accertamento" e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica  dei costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo  da riconoscere all'impresa appaltante.

Ogni soluzione  vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni sanzione  amministrativa accertata, a prescindere dall'entità, contribuirebbe  inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività  di cui si parla.

Se si tiene  conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai limiti  di velocità, a fronte di una identica attività potrebbero essere corrisposte  somme enormemente diverse tra loro perché commisurate all'entità  del superamento del limite, la conseguenzialità della scelta da effettuare  sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe essere non solo un  profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa difficile  giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi tra  loro senza una motivazione plausibile, ma anche una limitazione della  capacità di intervento della Pubblica Amministrazione per migliorare  le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, così come previsto  dall'art. 208 del Codice della Strada".