Cerca nel blog

mercoledì 12 marzo 2014

Il genitore che abbandona il tetto coniugale perde il diritto di essere dichiarato collocatario dei figli minorenni!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

Il genitore che abbandona il tetto coniugale perde il diritto di essere dichiarato collocatario dei figli minorenni!

 

E' un consiglio che ogni buon avvocato esperto di diritto di famiglia dovrebbe dare ai propri clienti: non abbandonare mai la casa coniugale, prima di un provvedimento del Giudice, che lo dispensi dal dovere di coabitazione. Spesso tale consiglio viene, invece, disatteso, con conseguenze drammatiche e disastrose.

 

L'abbandono del tetto coniugale, infatti, non soltanto è un illecito penalmente rilevante (ai sensi dell'art.570 cod.pen.) pur con molte limitazioni, tanto che il reato è configurabile soltanto se la condotta è priva di giusta causa, e se si configura come un inadempimento degli obblighi della assistenza familiare (come stabilito dalla Cass.Pen.12310 del 02 aprile 2012, circostanza che ne limita, di molto, la portata), ma ha delle importanti e rilevanti conseguenze civili, dal momento che al soggetto che viola i doveri nascenti dal matrimonio (fedeltà, mantenimento morale, mantenimento morale e coabitazione, come stabiliti dall'art.143 cod.civ.) può essere addebitata la separazione, ai sensi dell'art.151 cod.civ.

 

Ulteriore conseguenza che l'avere abbandonato la casa coniugale comporta è anche che il genitore che ha "lasciato" la famiglia, perde il diritto di chiedere di essere il genitore collocatario dei figli minorenni, dal momento che, ai fini dell'accoglimento di tale richiesta "è necessario che la convivenza ci sia, nella casa, al momento della separazione".

 

Lo stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione, n.4537, del 26 febbraio 2014, analizzando il caso di una madre che, in sede di separazione giudiziale, aveva chiesto che i figli minorenni venissero collocati presso di lei e, di conseguenza, che le venisse assegnata l'abitazione coniugale, pur non abitando presso la ex casa familiare, al momento della separazione

 

La Cassazione, quindi, al fine di non dare seguito alla contraddizione che tale madre stava perpetrando, ovverosia, da un lato, il fatto di chiedere di poter vivere, coi figli minorenni, nella ex casa familiare, dall'altro, il fatto di avere già lasciato l'abitazione stessa, ha stabilito che la domanda posta dal genitore di poter essere dichiarato collocatario dei figli minori (e di conseguenza, essere assegnatario dell'abitazione familiare) deve essere corroborata dal fatto di, effettivamente, vivere coi figli minorenni, presso l'abitazione medesima, al momento della separazione.

 

Se da un lato i figli minorenni, per evidenti questioni pratiche, vengono generalmente collocati con la madre, la pronuncia appena citata è andata contro tale uso consolidato, e la Corte ha collocato i minori presso il padre, dando ancora più risonanza e importanza a tale pronuncia!


Foggia, 12 marzo 2014                                               Avv. Eugenio Gargiulo

 

Nessun commento:

Posta un commento

Tutte le news della Rete le trovi sul:


Giornale online realizzato da una redazione virtuale composta da giornalisti e addetti stampa, professionisti di marketing, comunicazione, PR, opinionisti e bloggers. Il CorrieredelWeb.it vuole promuovere relazioni tra tutti i comunicatori e sviluppare in pieno le potenzialità della Rete per una comunicazione democratica e partecipata.

Disclaimer

www.CorrieredelWeb.it e' un periodico telematico senza scopi di lucro, i cui contenuti vengono prodotti al di fuori delle tradizionali industrie dell'editoria o dell'intrattenimento, coinvolgendo ogni settore della Societa' dell'Informazione, fino a giungere agli stessi utilizzatori di Internet, che divengono contemporaneamente produttori e fruitori delle informazioni diffuse in Rete. In questo la testata ambisce ad essere una piena espressione dell'Art. 21 della Costituzione Italiana.

Pur essendo normalmente aggiornato piu' volte quotidianamente, CorrieredelWeb.it non ha una periodicita' predefinita e non puo' quindi considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del 7.03.2001.

L'Autore non ha alcuna responsabilita' per quanto riguarda qualità e correttezza dei contenuti inseriti da terze persone. L'Autore si riserva, tuttavia, la facolta' di rimuovere quanto ritenuto offensivo, lesivo o contraro al buon costume.

Le immagini e foto pubblicate sono in larga parte strettamente collegate agli argomenti e alle istituzioni o imprese di cui si scrive. Alcune fotografie possono provenire da Internet, e quindi essere state valutate di pubblico dominio. Eventuali detentori dei diritti d'autore non avranno che da segnalarlo via email alla redazione, che provvedera' all'immediata rimozione o citazione della fonte, a seconda di quanto richiesto.

Viceversa, sostenendo una politica volta alla libera circolazione di ogni informazione e divulgazione della conoscenza, ogni articolo pubblicato sul CorrieredelWeb.it, pur tutelato dal diritto d'autore, può essere ripubblicato citando la legittima fonte e questa testata secondo quanto previsto dalla licenza Creative Common.

Questa opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons Creative Commons License

CorrieredelWeb.it è un'iniziativa del Cav. Andrea Pietrarota, Sociologo della Comunicazione, Public Reporter, e Giornalista Pubblicista

indirizzo skype: apietrarota