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mercoledì 19 marzo 2014

E’ nullo il licenziamento collettivo se il datore di lavoro non prova le ragioni tecnico produttive e se i lavoratori licenziati potevano essere adibiti ad altri settori produttivi!

Da: avv. Eugenio Gargiulo (eucariota@tiscali.it)

 

E' nullo il licenziamento collettivo se il datore di lavoro non prova le ragioni tecnico produttive e se i lavoratori licenziati potevano essere adibiti ad altri settori produttivi!

 

È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione che ha sottolineato i requisiti di legittimità del licenziamento collettivo e i criteri di scelta del lavoratore da licenziare. (Cass. sent. n. 6112 del 17.03.2014)

 

Il datore di lavoro ricorre al licenziamento collettivo (meglio definito "collocazione in mobilità") quando, per motivi di crisi, ristrutturazione aziendale o chiusura di un settore produttivo si vede costretto a ridurre il personale.

 

Nella particolare ipotesi di chiusura di un settore produttivo, il datore deve verificare se i lavoratori ad esso addetti possano essere, piuttosto che licenziati, trasferiti in altri settori produttivi per i quali è richiesta la stessa professionalità.

 

Secondo i giudici, infatti, quando il datore deve scegliere il personale da licenziare deve considerare tutti i dipendenti che hanno uguale professionalità, cioè lo stesso grado di competenza ed esperienza professionale, tali da poter lavorare in settori o reparti omogenei a quello in crisi o che deve essere chiuso.

 

Se il datore prende in considerazione solo i lavoratori di un determinato settore senza considerare quelli che, pur appartenendo ad un reparto diverso, possono rivestire la stessa posizione lavorativa, il licenziamento è illegittimo.

 

In questo caso, infatti, le ragioni tecnico produttive e organizzative poste alla base del licenziamento non sono valide perché i dipendenti licenziati potevano essere adibiti ad altre mansioni, avendo le stesse competenze di quelli non licenziati.

 

Si ricorda che la legge (Art. 5 L. 223/1991).prescrive tra i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, oltre alle ragioni organizzative, tecniche e produttive dell'azienda, quelli stabiliti dai contratti collettivi.

 

In assenza di tali contratti il datore di lavoro deve tener conto di:

- carichi di famiglia (coniuge e numero di figli), considerando cioè l'impatto che il licenziamento può avere sulla famiglia a carico del lavoratore;

- anzianità di servizio, tenendo conto del fatto che un lavoratore più anziano potrebbe trovare meno facilmente un nuovo lavoro rispetto ad un lavoratore più giovane.

 

Nel caso di specie un'azienda aveva chiuso il reparto di lavorazione della gomma licenziando, tramite procedura di mobilità, 14 dipendenti addetti, non considerando anche gli addetti del reparto di lavorazione della plastica, nonostante avessero la stessa qualifica professionale richiesta per il reparto "gomma".

 

I giudici hanno annullato il licenziamento in quanto, data l'omogeneità dei due reparti dal punto di vista delle mansioni e della professionalità richiesta, il datore di lavoro, nel ridurre il personale, avrebbe dovuto considerare tutti i dipendenti dei due reparti e valutare la possibilità di impiegare i dipendenti del reparto chiuso in quello ancora operativo.

Foggia, 19 marzo 2014                                   Avv. Eugenio Gargiulo

 

 

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