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Oggetto: condono fiscale ed edilizio con riforme strutturali per la riscossione dei crediti del fisco.
LETTERA APERTA DELL'ONOREVOLE DOMENICO SCILIPOTI AL MINISTRO TREMONTI E AL PRESIDENTE BERLUSCONI
On. Dott. Domenico Scilipoti
VIII Commissione Ambiente
Territorio e Lavori pubblici
LETTERA APERTA
AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ON. GIULIO TREMONTI
VIA XX SETTEMBRE, 97
00187 ROMA
e, p.c.: AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ON. SILVIO BERLUSCONI
PALAZZO CHIGI
ROMA
Roma, 05/09/2011
Gent. Sig. Ministro,
Con la presente, La invito a valutare la seguente proposta, che potrebbe dare un serio e certo contributo alla manovra economica.
Il Movimento da me rappresentato, con l'ausilio dei propri collaboratori tecnici, ha predisposto un condono fiscale ed edilizio, con riforme strutturate, per la riscossione dei crediti del fisco.
Per la prima volta si introduce una normativa che dà eccezionali poteri al fisco per riscuotere, entro sei mesi, tutti i suoi crediti, alla stregua del sistema anglosassone.
Questa lettera aperta mi appare l'unico sistema per dar voce alle nostre idee e aiutare il Governo e il Paese in questo momento di grande emergenza.
Infatti, assai difficilmente si avrà un'occasione di effettuare una verifica presso la Camera dei Deputati, atteso che, molto verosimilmente, per detta manovra sarà posta la fiducia.
Oggetto: condono fiscale ed edilizio con riforme strutturali
per la riscossione dei crediti del fisco.
L'urgenza dettata dalla straordinarietà della situazione economica europea e mondiale, il quadro macroeconomico in cui è addirittura messa in forse la stabilità e la tenuta dell'euromoneta, giustifica il ricorso al tanto vituperato condono fiscale.Le nuove norme antievasioni che da qui a poco verranno introdotte, e per le quali si proporranno delle regole ancora di maggiore ed ulteriore efficacia, costituiscono una svolta epocale, e determineranno una nuova cultura fiscale. E' una riforma strutturale che deve però, attesa la eccezionalità dell'emergenza, essere anche accompagnata da una misura che consenta, nell'immediatezza, un recupero di risorse economiche.La proposta di un condono fiscale appare, in questo caso, meno bieca e ed accettabile e serve ad ottenere un gettito immediato che coadiuva l'obiettivo di fronteggiare la maggiore crisi economica del dopoguerra.La proposta deve e non può che essere semplice, ed è anche accompagnata da una riforma strutturale del recupero dei crediti del Fisco:
La somma da pagare a titolo di condono non può essere legata ai precedenti utili dichiarati dai contribuenti. Coloro che hanno presuntivamente evaso, sia pure parzialmente, il pagamento delle imposte, hanno, in massima percentuale, celato gli utili più che il volume d'affare: è per questo che il pagamento della somma a titolo di condono deve essere legato al fatturato o volume d'affari del contribuente.
Appare equa la seguente proposta di condono fiscale:
Ogni contribuente potrà effettuare il condono tombale per ciascuno degli anni per cui non è ancora prescritta l'azione accertatrice del fisco (gli ultimi cinque anni), condono che estinguerà il contenzioso in atto e relativo agli ultimi cinque anni (2006-2010).
Ciascun contribuente potrà versare a titolo di condono di tutte le imposte per ogni anno fiscale (2006-2010):
---la somma di € 1.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato fino a € 40.000,00;
---la somma di € 3.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato che superi € 40.000,00 e fino a € 100.000,00;
---la somma di € 3.500,00 per ciascun anno qualora abbia un fatturato superiore a € 100.000,00, oltre al 1% sull' ulteriore fatturato d € 100.000,00.
Il condono potrà essere pagato, quanto al 20% del totale, entro il 30 novembre 2011 ed il rimanente 80% in 4 rate bimestrali con scadenza il 30 gennaio 2012; il 31 marzo 2012; il 31 maggio 2012 ed il 31 luglio 2012.
================I contenziosi in corso per gli anni 2006-2010 verranno estinti con la esibizione della prova del pagamento dell'acconto con scadenza al 30 novembre 2011.
================I contenziosi già in atto per gli anni fiscali anteriori al 2006 potranno essere estinti con il pagamento di una somma pari al 20% delle imposte evase ed accertate dal fisco.
Il condono non può essere richiesto ed applicato dal condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art.416 bis e 648 bis e ter c.p.
Si è convinti che le riforme strutturali sono, in ogni caso, una priorità; è per questo che bisogna dotare il Fisco di maggiori poteri.
Il mancato pagamento delle sopradette rate ed, in ogni caso, qualunque debito non pagato, consentirà al fisco di agire esecutivamente, anche con l'aiuto delle forze dell'ordine, mediante lo spossessamento di beni mobili e valori fino ad una somma stimata dallo stesso agente esecutore del fisco, immediatamente efficace e non appellabile, fino al triplo del valore del debito; la norma va applicata anche a beni mobili registrati a nome diverso del contribuente inadempiente ma in uso allo stesso contribuente, secondo quanto percepito direttamente e visivamente dall'agente del fisco.
I beni mobili verranno messi all'asta dallo stesso fisco - salvo il pagamento del debito e le spese di procedura, oltre la maggiorazione dell'80% sul debito esecutato, a partire dai 6 mesi successivi dall'avvenuto spossessamento ed entro un anno anche tramite aste private e con i mezzi più economici ed anche tramite aste bandite ogni tre mesi negli uffici delle locali agenzie delle entrate.
La somma ricavata dalla vendita e che residua, una volta detratti il debito esecutato, le spese di procedura e la maggiorazione dell'80 % sul debito esecutato, sarà restituita al contribuente inadempiente, o trattenuta in acconto, sui crediti fiscali negli anni successivi, se già maturati.
Il Fisco, per la riscossione del proprio credito, potrà esecutare i beni immobili del contribuente inadempiente anche tramite le aste di cui sopra ed anche attraverso la vendita diretta tramite agenzie immobiliari private.
L'immobile potrà essere esecutato qualora il valore stimato, sempre a cura dell'agente delegato a tal uopo nella locale agenzia delle entrate - stima inappellabile - non superi del triplo il valore del debito. La residuata somma ricavata dalla vendita e detratto il valore del debito, la maggiorazione dell'80% e le spese di procedura, sarà restituita al contribuente inadempiente, o trattenuta in acconto sui crediti fiscali negli anni successivi, se già maturati.
Per le medesime ragioni di cui sopra e per il reperimento delle migliori ed immediate risorse sicure e certe, invece che influire sui risparmi dei cittadini attraverso una patrimoniale, può effettuarsi un ulteriore condono edilizio per i piccoli abusi per lo più destinati alla edilizia residenziale e difficilmente recuperabili per lo Stato sotto forma di confisca.
Questa la proposta:
=====E' previsto condono edilizio per tutte le opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 2010 in ampliamento di opere regolarmente assentite.
Per ultimazione si intende l'opera completamente definita nella sua volumetria e nella sua sagoma visiva (in caso di abitazioni occorre il tetto ed i muri perimetrali completi di intonaco e pitturazione esterni) ed esternamente esteticamente completate (con intonaco e pitturazione).
L'opera abusiva realizzata in ampliamento non deve essere superiore al 25% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, non deve costituire un ampliamento superiore a 400 metri cubi (circa 130 metri quadri).
L'ampliamento si considera tale anche se questo non è costruito in aderenza alla costruzione originaria, purché sia tutto realizzato entro la distanza di m. 75 dalla costruzione originaria regolarmente assentita.
L'ampliamento può essere realizzato anche in un terreno in cui non è prevista l'edificatorietà, purché la costruzione originaria ricada in terreno edificabile immediatamente contiguo e confinante con quello non edificabile.
Il condono si applica anche alle opere abusive- realizzate nei termini di cui sopra- relative a nuove costruzioni residenziali, anche in terreni non edificabili, purché facenti parte di comparti già edificati e sempreché la volumetria non superi 400 metri cubi.
L'importo da corrispondere sarà pari ad € 20,00 al metro cubo di cui il 20% entro il 15 dicembre 2011 ed il residuo in 3 rate con scadenza al 28 febbraio 2012; al 30 aprile 2012 ed al 30 giugno 2012.
Il condono non si applica qualora le opere abusive siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela a dell'ambiente, dei parchi, delle aree protette, su immobili sui quali non è possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, sugli immobili dichiarati monumenti nazionali o di interesse particolarmente rilevante ai fini storici ed artistici.
Il condono non si applica se le opere sono state realizzate da o per conto di condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui all'art.416 bis,648 bis e ter c.p..
Per il recupero delle rate non versate potranno essere applicate le disposizioni sopra introdotte con il condono fiscale.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate può comportare la perdita della proprietà dell'opera e/o la immediata demolizione secondo quanto qui di seguito previsto.
Il Comune dove è stata realizzata l'opera abusiva, previo accordo con la locale Agenzia delle Entrate, potrà, previo pagamento delle rate non pagate, acquisire la nuova costruzione residenziale al proprio patrimonio a partire e con lo spirare del 31 gennaio 2013.
In tal caso il Comune dovrà immediatamente provvedere alla trascrizione nei registri immobiliari della nuova proprietà entro 60 giorni e spossessare dall'immobile i detentori anche con l'ausilio delle forze dell'ordine entro 6 mesi.
Il Comune potrà procedere alla vendita dell'immobile con le modalità introdotte in tema di condono fiscale.
Il Comune, in caso di mancato pagamento di una sola rata, dovrà procedere alla demolizione delle opere abusive in ampliamento entro il 31 dicembre 2013.
Con la speranza che la S.S. abbia il tempo di ascoltare anche i nostri modesti contributi, La saluto distintamente.
Il segretario politico del Movimento di Responsabilità Nazionale
On. Dott. Domenico Scilipoti
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