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giovedì 8 aprile 2010

L'anonimato su Internet: tutela per l'individuo, non spauracchio da perseguire. La sentenza israeliana

Qui il comunicato online:
http://avvertenze.aduc.it/dirittodigitale/anonimato+internet+tutela+individuo+non+spauracchio_17312.php
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L'anonimato su Internet: tutela per l'individuo, non spauracchio da perseguire. La sentenza israeliana

Firenze, 8 Aprile 2010.
Il 25 marzo scorso la Corte Suprema di Israele emette una sentenza in cui si proclama l'anonimato unica forma di tutela della persona in Internet, contro le smanie di Grande Fratello delle lobbies del momento.
Il giudice della Corte Suprema arriva a dire che "distruggere l'illusione dell'anonimato in una realtà in cui il concetto di privacy è un mito, può far pensare ad una sorta di Grande Fratello. Tale ingerenza nella privacy deve essere ridotta al minimo. E i confini a tutela dell'anonimato devono essere preservati come parte della Cultura di Internet". "Si potrebbe dire - ha commentato il giudice - che l'anonimato rende Internet ciò che è".
 
Il caso
Il caso attiene alla vicenda di un praticante di medicina alternativa e al relativo sito web. Un utente posta apprezzamenti sull'operato del paramedico definendolo un "ciarlatano". Quest'ultimo ricorre al giudice per richiedere la rivelazione dell'identità dell'autore del messaggio offensivo.
Il magistrato prende spunto dalla fattispecie sottopostagli per condurre un interessante esame sullo stato dell'arte in punto di equilibrio tra diritto di manifestazione del pensiero e diritto all'onore e alla reputazione.
 
Il principio
L'assunto in cui il ragionamento interpretativo colloca il proprio orizzonte si fonda sul sistema statunitense e in particolare sul principio della libertà di parola (freedom of speech). La Corte ebraica pesca a piene mani dai casi USA, citando quale esempio cardine la pronunzia sulla causa Krinsky contro Doe:
"l'utilizzo di un nome di schermo pseudonimo offre uno sbocco sicuro per l'utente di sperimentare idee nuove, opinioni politiche non ortodosse, o criticare il comportamento corporativo o individuale, senza paura di intimidazioni o di rappresaglia. Inoltre, nascondendo le identità degli speakers, il forum online consente agli individui di ogni condizione economica, politica, sociale di essere ascoltato senza soppressione o altri interventi da parte dei media o le figure più potenti del settore. Krinsky Doe v. 6, 159 Cal. App. 4a 1154, 1162 (Cal. Ct. App. 2008). In lingua originale:
"The use of a pseudonymous screen name offers a safe outlet for the user to experiment with novel ideas, express unorthodox political views, or criticize corporate or individual behavior without fear of intimidation or reprisal. In addition, by concealing speakers' identities, the online forum allows individuals of any economic, political, or social status to be heard without suppression or other intervention by the media or more powerful figures in the field."
 
Le argomentazioni del giudice conducono alla conclusione che, fermo restando il potere dell'Autorità Giudiziaria di scoperta dell'identità dell'internauta per certe fattispecie nel campo penale, non esiste allo stato nel campo civilistico simile potere né in mano alla Corte né in mano all'attore.
 
Bilanciamento tra diritto di espressione e diritto alla reputazione: una possibile soluzione
Nella pronunzia si osserva che la questione richiede un intervento specifico del legislatore. Fintanto che questo non si perfezioni, l'ipotesi avanzata nella sentenza in esame per tentare un bilanciamento tra il diritto di libertà di espressione e il diritto alla reputazione, assume il seguente tenore: nei casi di azione civile, anziché ottenere un intervento diretto del giudice atto a scoprire l'identità del presunto offensore, si può immaginare la possibilità di presentare istanza affinché il magistrato richieda al provider (fornitore di collegamento Internet) di contattare in via riservata l'utente senza svelarne il nome al fine di consentirgli l'esposizione delle prove a proprio discarico. Solo all'esito di tale esperimento con l'intervento mediatore del provider verrà deciso se procedere alla scoperta (disclouser) dell'identità del netizen o meno.
Questa modalità di procedere garantirebbe al presunto offeso il diritto di tutela delle proprie ragioni e al presunto offensore il diritto all'anonimato fintanto che non vi siano motivi gravi per chiedere il sacrificio della relativa identità personale con l'ordine di svelarne il nome.
 
Anonimato: mezzo di tutela dell'identita' personale in rete
L'accesso a Internet prevede forme che esulano dall'utilizzo della vera identità. Pensiamo a un account di posta elettronica ottenuto dando generalità non veritiere, pensiamo allo username (nome utente) per accedere a forum o a social network sotto falso nome, pensiamo all'indirizzo Ip (1) sottoposto ai cambiamenti di numerazione attribuiti dal provider durante la navigazione che, conseguentemente non può condurre mai con certezza matematica alla macchina da cui è partito l'accesso al web. Tutte le ipotesi menzionate si riferiscono a condizioni in cui l'utente, se vuole, può facilmente circolare in modo anonimo.
Nella società off line spesso all'anonimato viene attribuito un alone negativo. Nella società on line invece l'anonimato costituisce un profilo sostanziale del diritto al trattamento dei dati personali e in definitiva del diritto alla propria identità.
Internet propone una realtà dell'io de-contestualizzante a causa delle potenzialità di travisamento delle notizie personali dei mass media digitali e delle tecniche di profilazione dell'utente attive in rete.
Le procedure di raccolta informazioni rese possibili dalla tecnologia informatica a fini di marketing, di reclutamento professionale, di pubblicità, determinano il rischio che l'identità venga frammentata, all'insaputa dell'interessato, in una molteplicità di banche dati offrendo così una raffigurazione parziale e potenzialmente pregiudizievole della persona.
Ecco perché parlare di tutela dello pseudonimo assume un significato pregnante per garantire l'idea di sé che il soggetto vuole comunicare e in cui si riconosce.
Ecco perché ha un senso opporsi all'equiparazione dell'Ip a dato personale. L'indirizzo Ip è la targa attribuita dal provider al netizen per la navigazione. Detto così sembrerebbe che presentando domanda alla motorizzazione del web io possa risalire dalla targa al proprietario della macchina ovvero al titolare del computer. Tuttavia occorre discernere a seconda delle situazioni. Un conto è l'Ip assegnato dal fornitore di connettività quale ad esempio Telecom o Vodafone e un conto è l'Ip con cui si naviga in un sito web.
Nel primo caso il provider a cui siamo abbonati per accedere alla rete ha tutti i nostri dati compresa la copia della carta di identità. Nel secondo caso il gestore del sito in cui partecipiamo a un forum non ha nessuna certezza della nostra identità né tanto meno del nostro indirizzo Ip. Come possiamo pretendere dunque di collegare all'Ip di quel messaggio offensivo l'identità di una determinata persona? E posto anche che l'Ip corrispondesse effettivamente alla nostra macchina chi dice che quel post è stato inviato proprio da noi e non da un altro soggetto momentaneamente seduto alla nostra scrivania?
Nello specifico tecnico preme sottolineare che Internet è per propria natura un sistema decentrato.
L'indirizzamento delle varie macchine ai siti è decentralizzato e dunque è sempre difficile che l'Ip indichi il punto da cui è partito il messaggio. Proprio per questo i CERT (Computer Emergency Response Teams, gruppi di supporto per le emergenze informatiche) sconsigliano l'utilizzo dell'indirizzo Ip come strumento di identificazione di un computer connesso alla rete, in quanto può essere agevolmente acquisito o attribuito ai danni di ignari e incolpevoli internauti in particolare nel caso di interconnessione pirata con collegamenti Wi-fi non protetti.
 
L'anonimato nei diversi ambiti: diritto penale, diritto d'autore e privacy
Nel diritto penale l'anonimato subisce un affievolimento di tutela a causa della predominanza del superiore interesse pubblico della sicurezza. Pensiamo al cyber crime e alla pedopornografia. In questo settore vige la data retention e i dati del traffico devono essere a disposizioni degli investigatori in chiaro.
Nel diritto di autore questa figura ha assunto livelli di tutela differenti a seconda degli orientamenti giurisprudenziali e politici del paese di riferimento. Pensiamo alla sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso Peppermint in cui si sancisce la prevalenza del diritto alla privacy rispetto alle ragioni del copyright consacrando quindi l'anonimato nella sfera delle libertà della persona. Pensiamo viceversa alla legge francese sull'Hadopi (Autorità amministrativa preposta al controllo del download illegale in Francia e al conseguente potere di disconnessione dell'internauta ritenuto pirata) in cui l'anonimato viene inquadrato come elemento di disturbo della legalità. Pensiamo ancora alla proposta di legge statunitense secondo cui dovrebbe essere aumentata di un quarto la sanzione per gli illeciti commessi da chi agisce nell'anonimato.
La relazione funzionale tra anonimato e privacy si ripete nel rapporto tra anonimato e diritto all'oblio. La narrazione di un fatto evitando la 'scoperta' del nome della persona cui quel fatto si riferisce è allo stesso tempo tutela del diritto all'oblio e tutela del diritto alla riservatezza.
 
Anonimato: la proposta di un modello flessibile
Agiamo e sempre più agiremo nel mondo dell'elettronica pervasiva: il mio forno di casa si accende al segnale del mio cellulare mentre io sto tornando a casa, dopo che la mia auto ha pagato il parcheggio, dialogando col terminale del gestore dell'area di sosta e ho dato un passaggio a mio figlio che ha intercettato il mio percorso grazie alle mappe di Google. In questo mondo, l'anonimato è un aggravante o uno spazio di libertà?
Messa la questione in questi termini appare improbabile negare l'esigenza di un baluardo di tutela. Tuttavia per esattezza occorre ragionare in modo graduale a seconda del tipo di situazione che devo disciplinare.
A modesto avviso di chi scrive, non è ipotizzabile un diritto all'anonimato blindato nel senso di una fattispecie chiusa e inamovibile. Appare molto più coerente con le problematiche offerte dalla progressione delle nuove tecnologie pensare a un modello di anonimato flessibile a seconda degli interessi in gioco.
Ecco dunque che nell'ambito dei crimini di pedopornografia il diritto all'anonimato subisce una restrizione a favore della sicurezza pubblica, aprendo il campo a una data retention proporzionata al livello della gravità dei beni protetti.
Nell'ambito del diritto d'autore invece il diritto all'anonimato può essere elaborato secondo schemi di sostenibilità relativo alla mole di materiale violato e al tipo di consumo effettuato (personale o per fini di lucro).
L'anonimato rappresenta uno spazio di libertà e una forma di tutela effettiva per la propria identità digitale e per il proprio patrimonio informativo. Potremo dunque dire che l'anonimato dev'essere sicuramente considerato un diritto della persona anche se in continua relazione con il mondo dei diritti circostanti in una logica di bilance (bilanciamento degli interessi in gioco).

(1) Internet protocol: si tratta dell'identificativo che viene attribuito dal fornitore di connettività alla macchina che chiede di accedere al web. L'Ip è statico o dinamico. In quest'ultimo caso è diverso ogni volta che l'utente avvia la navigazione).


Deborah Bianchi, legale Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL'ADUC
Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
URL: http://www.aduc.it
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Ufficio stampa: Tel. 055291408

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