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giovedì 4 marzo 2010

Gestore energetico Italcogim: la denuncia all'Antitrust

Gestore energetico Italcogim: la denuncia all'Antitrust

Firenze, 15 febbraio 2010. Firenze, 4 marzo 2010. Come preannunciato abbiamo inviato all'Antitrust la denuncia per condotta commerciale scorretta del gestore energetico Italcogim. Di seguito il testo integrale.
L'Aduc, con sede in 50129 Firenze, via Cavour 68 (tel. 055/290606; fax 055/2302452; email aduc@aduc.it; sito Internet www.aduc.it) in qualita' di associazione per i diritti degli utenti e consumatori, denuncia la condotta commerciale scorretta di Italcogim energie Spa, societa' del gruppo Gdf-Suez, che si occupa della vendita di energia elettrica e gas, con sede legale in via Spadolini, 7 – 20141 a Milano.
Induzione alla sottoscrizione
Nelle ultime settimane ci sono giunte segnalazioni analoghe sui venditori porta a porta della societa' a caccia di nuovi clienti, che adottano metodi commerciali ben poco ortodossi.
A titolo esemplificativo riportiamo l'esperienza di una cittadina di Firenze nata nel 1932:
"gli incaricati della Societa' con cui detto contratto e' stato sottoscritto si sono presentati presso la propria abitazione dichiarando di dover leggere i contatori di Toscana Energia ed Enel, di fatto presentandosi come soggetto diverso da quello riportato in contratto. Solo dopo lettura piu' attenta della documentazione, la sottoscritta si e' resa conto di aver sottoscritto il contratto con un terzo soggetto".
Come dimostra la documentazione prodotta (vedi allegati 1), le segnalazioni riguardano utenti di molte regioni italiane: Toscana, Puglia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Emilia Romagna, Umbria e Lazio. La gravita' della condotta e' ulteriormente aggravata dal fatto che vengono prese di mira persone anziane, che con difficolta' riconoscono l'incongruenza tra cio' che viene loro detto a voce dal venditore, e le carte sottoscritte.
Moduli di sottoscrizione ingannevoli
Altro elemento riguarda la non trasparenza della modulistica contrattuale.
Una prima discrepanza c'e' tra quanto viene scritto nella prima pagina del contratto e nella tabella a pagina 5 del medesimo modulo (vedi allegati 2 a-b). Nell'intestazione e' scritto in evidenza: richiesta fornitura gas naturale ed energia elettrica Sconto 30. Una dizione che lascia intendere costi inferiori del 30%, anche se non e' indicato il simbolo (%). Al contrario, tutti i confronti danno come risultato che il contratto proposto ha costi superiori a quanto l'utente pagherebbe se fossero praticate le condizioni economiche dell'Autorita' per l'energia e il gas (vedi allegato 2 b).
Non e' l'unico elemento di ingannevolezza. Nella sezione "Corrispettivi dell'offerta …" a pagina 5 (vedi allegato 2 b), come prevede la delibera 105/06 dell'Autorita' per l'energia e il gas nell'allegato A (vedi allegati 3), e' obbligatoria una tabella in cui rapportare (secondo varie tipologie di potenze e di livelli di consumi) i costi annui dell'offerta oggetto di contratto con quelli delle condizioni economiche proposte dall'Autorita' per l'energia e il gas.
Nella tabella (vedi allegato 2 b), nelle colonne in cui vengono evidenziati i maggiori oneri del contratto, rispetto alle condizioni dell'Autorita', viene omesso il segno (+) sia alla cifra indicante il 'rincaro' in valore assoluto, sia quello espresso in termini percentuali.
Potrebbe sembrare una sottigliezza, ma cosi' non e'. La mancata indicazione non puo' essere 'rubricata' come ricorso alla convenzione che vede omesso il segno (+). L'Autorita' per l'energia e il gas, infatti, ha espressamente previsto l'apposizione del segno (+ o -) davanti ai numeri indicanti le differenze in piu' o in meno rispetto all'offerta di riferimento. E' evidente che una 'sfilza' di (+) attrae l'attenzione del consumatore su quelle tabelle anche ad una lettura veloce del testo. Al contrario, una serie di numeri 'neutri' infastidisce il lettore fugace, che si concentra su altri particolari. Queste considerazioni non possono non essere state fatte dal gestore all'atto della predisposizione del prospetto, che presumibilmente aveva proprio la finalita' di non 'allertare' il consumatore all'atto della sottoscrizione.
Inoltre, informiamo l'Autorita' che il gestore Italcogim ha inviato alla nostra sede anche alcune lettere in cui accettava il recesso di alcuni consumatori (vedi allegato 4). Un atto dovuto, che nulla toglie alla gravita' della condotta della societa', che presumibilmente ha affidato a terze societa' il compito di vendere i propri servizi, senza predisporre alcuno strumento per verificare la correttezza del loro operato, o selezionate proprio perche' in possesso di caratteristiche che potessero massimizzare il numero delle sottoscrizioni. Tutto a scapito degli utenti.
Per quanto sopra si richiede l'intervento da parte dell'Autorità contro Italicogim.
(1) http://www.aduc.it/comunicato/italcogim+energie+contratti+truffaldini+ricorso_17121.php

Allegati:
1-Lettere recesso consumatori. http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/lettere.pdf
2-Pagina 1 e 5 del modulo di adesione di Italcogim. http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/modulocontrattuale.pdf
3-Schema - Allegato A, delibera 105/06 Autorita' energia e gas. http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/schedaconnote.pdf
4-Lettera accettazione recesso di Italcogim. http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/italcogimScuse.jpg

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